Origini dell'aiuto alla crescita economica (ACE)
L’ACE è stato disposto, come indica l’art. 1, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto decreto Monti), per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, quindi per contribuire alla sua crescita attraverso una riduzione:
- dell’imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio;
- dello scompenso del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio.
In cosa consiste?
Nella determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e da altri enti, come di seguito precisato, si consente di portare in deduzione, da detto reddito complessivo netto dichiarato, quell’importo equivalente “al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio”.
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ACE: la sua breve storia
L’art. 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, introdusse un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, chiamato “Aiuto alla crescita economica – ACE”.
Questo articolo è stato abrogato dall’art. 1, comma 1080, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, con decorrenza 1° gennaio 2019.
Successivamente, l’art. 1, comma 287, lett. a), della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato l’anzidetto art. 1, comma 1080, della L. n. 145/2018, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
In sostanza l’ACE è stata abrogata con decorrenza 1° gennaio 2019, quindi riportata in vita con la stessa decorrenza.
Pertanto, non si è verificata alcuna soluzione di continuità.
In un primo momento, l’ACE ha riguardato le società di capitali ed altri enti, come di seguito specificato, quindi, l’art. 1, commi 549 – 553, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha esteso anche alle imprese in regime IRPEF di poter usufruire della stessa agevolazione (Art. 1, comma 7, del D.L. n. 201/2011.
ACE: soggetti interessati e soggetti esclusi
Sono interessati all’ACE [Art. 73, comma 1, lettere a) e b), nonché lett. d)]:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee (Regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (Regolamento CE n. 1435/2003) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società e enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- le ditte individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, a condizione che tengano la contabilità ordinaria, ovvero analitica (Art. 8, del D.M. 3 agosto 2017).
Il calcolo dell’ACE, per detti soggetti, è determinato in maniera differente rispetto a quello seguito per gli enti di cui sopra.
Sono esclusi dall’agevolazione ACE (Art. 9, del D.M. 3 agosto 2017):
- le seguenti società:
- assoggettate alle procedure di liquidazione giudiziale, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene l’omonima dichiarazione;
- assoggettate alle procedure di liquidazione coatta, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
- e assogg
- assoggettate alle procedure di liquidazione giudiziale, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene l’omonima dichiarazione;