Tale disposizione agevolativa presenta tuttavia una serie di articolate problematiche applicative alle quali si è cercato di dare risposta in questo contributo, ma che dovranno trovare conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate.
Decreto Sostegni bis e rafforzameno dell'ACE: Premessa
Con il dichiarato intento di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica, l’articolo 19 del decreto-legge n. 73 del 25/5/2021 (cd. Sostegno bis) ha previsto un rafforzamento, per il solo 2021, dell’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale dell’ACE.
L’aliquota del rendimento nozionale, progressivamente diminuita dalla sua introduzione fino all’attuale misero 1,3%, per il (solo) 2021 è elevata addirittura del 15%.
L’Ace si è dimostrata una norma per tutte le stagioni seppure con apprezzamento diversificato nel tempo: negli anni l’aiuto alla crescita economica ha avuto un ruolo sempre più marginale, fino alla sua scomparsa e sostituzione con la mini-Ires (di fatto mai entrata in vigore), per poi riaffacciarsi senza soluzione di continuità in una sorta di timida resurrezione (ma con aliquota dell’1,3%).
Nel 2021, invece, la patrimonializzazione delle imprese esplode con un rendimento del 15%; non c’è tempo per programmare, posto che le variazioni in aumento del capitale proprio devono intervenire entro il 31 dicembre 2021, dopo si torna (a meno di proroghe) all’1,3%.
Ma c’è di più e di decisamente meglio.
Piuttosto che come deduzione dalla base imponibile delle imposte sul reddito (che avrebbe avuto effetto in termini di supporto alla liquidità non prima di giugno del 2022), l’ACE del 2021 può pure essere fruita nella forma di credito d’imposta, da utilizzare, anche cedendola a terzi, immediatamente.
A tutto ciò si aggiunge, comprensibilmente, per evitare manovre elusive, un complesso meccanismo di recapture di quanto fruito in termini di detassazione nel 2021 nel caso in cui negli anni successivi al 2021 il patrimonio netto dovesse ridursi per cause diverse da perdite di bilancio.
Questi gli argomenti qui trattati:
- ACE – inquadramento generale
- Come si determina la base ACE
- L’utilizzo della base ACE e l’eventuale eccedenza rispetto al reddito dichiarato
- Le differenze di calcolo tra soggetti Ires e soggetti Irpef
- ACE - soggetti Ires
- ACE - soggetti Irpef
- Novità del decreto sostegni – disposizioni temporanee per il solo 2021
- ACE 2021 – credito d’imposta in alternativa alla deduzione
- Credito d’imposta 2021 – come ottenerlo e modalità di utilizzo
- Decremento della base ACE negli anni successivi – recapture del credito d’imposta
- Decremento della base ACE negli anni successivi – recapture della detassazione
***
ACE – inquadramento generale
L’aiuto alla crescita economica è stato introdotto dall’art. 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dal periodo d’imposta 2011.
La legge di bilancio 2019 (legge 31 dicembre 2018, n. 145) ha poi (provvisoriamente) abrogato l’intero istituto dal momento che con la legge di bilancio 2020 (art. 1 comma 287, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), con effetto (retroattivo) dal periodo d’imposta 2019 e, dunque senza soluzione di continuità rispetto all’agevolazione in vigore sino al periodo d’imposta 2018, l’agevolazione ACE è stata ripristinata nella sua interezza, seppure con una riduzione del rendimento nozionale che è stato fissato a decorrere da tale periodo d’imposta all’1,3%.
Come si determina la base ACE
In via generale l’importo che è possibile dedurre dal reddito imponibile (sia IRES sia IRPEF) è calcolato applicando il coefficiente di remunerazione alla base ACE.
In prima approssimazione, la base ACE è data dall’incremento di patrimonio netto contabile di ciascuno anno rispetto alle consistenze del medesimo al 31 dicembre 2010 (periodo d’imposta precedente l’operatività dell’agevolazione), determinato dalla somma algebrica dei soli seguenti elementi:
- (+) utili destinati a riserva non indisponibile e conferimenti in denaro da parte dei soci;
- (-) riduzioni del patrimonio netto per attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
I conferimenti in denaro, accantonamento di utili e decrementi di patrimonio netto, ai fini ACE hanno un preciso momento in cui assumono rilevanza, sintetizzato nella seguente tabella.
Momento in cui rilevano le variazioni di Patrimonio netto ai fini ACE |
|
Operazione |
Data da cui rilevano |
Conferimenti in denaro |
Data del versamento |
Rinuncia a crediti vantati dai soci |
Data della rinuncia (con data certa) |
Compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale nominale |
Data in cui assume effetto la compensazione |
Conversione di obbligazioni convertibili |
Data in cui ha effetto la conversione |
Accantonamento di utili |
Soggetti Ires: Retroagisce all’inizio dell’esercizio nel corso del quale l’assemblea delibera di destinare a riserva l’utile di esercizio Soggetti Irpef: rileva per intero nell’anno in cui l’utile è maturato (soluzione più favorevole rispetto ai soggetti Ires) |
Decrementi (distribuzione di riserve ai soci) |
Retroagisce in via penalizzante all’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati |
Dunque, considerato che i conferimenti in denaro e la rinuncia ai crediti finanziari vantati dai soci hanno effetto, rispettivamente, dalla data del versamento e della rinuncia, nel caso in cui dette operazioni siano effettuate in data diversa dal 1° gennaio, l’importo rilevante ai fini della base ACE