Ricerca e Sviluppo credito d'imposta potenziato dalla Legge di bilancio 2021

Il credito ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, prorogato al 31 dicembre 2022

ricerca e sviluppo legge bilancioFisco Ricerca e Sviluppo: credito ricerca potenziato

La Legge di bilancio 2021 interviene, con le lettere da a) ad h) del comma 1064, sulla disciplina del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo e altre:

  • investimenti in ricerca e sviluppo,
  • transizione ecologica,
  • innovazione tecnologica 4.0
  • altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, che era stata dettata dalla precedente legge di bilancio (articolo 1, comma 198 e seguenti, legge 160/2019) in sostituzione del previgente credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl n. 145/2013), fatto cessare anticipatamente nel 2019.

 

Le novità:

  • proroga dell’incentivo per un altro biennio;
  • incremento del beneficio, tramite innalzamento sia delle aliquote agevolative sia dell’importo massimo spettante a ciascuna impresa;
  • ampliamento delle spese ammissibili;
  • introduzione dell’obbligo di asseverazione della relazione tecnica;
  • chiarimenti circa l’ambito applicativo del bonus.

In materia di ricerca e sviluppo ti segnaliamo anche: L’attività di ricerca e sviluppo e il manuale di Frascati: una lettura interpretativa e l’analisi di un caso

 

Proroga della durata

Il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (la norma originaria ne sanciva il riconoscimento per il solo periodo d’imposta 2020).

 

Incremento del beneficio

Aumentate sia le percentuali per il calcolo del bonus sia il tetto delle spese agevolabili; in particolare il credito d’imposta spetta per le attività di:

  • ricerca e sviluppo, nella misura del 20% (prima era il 12%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro;
     
  • innovazione tecnologica, nella misura del 10% (prima era il 6%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
     
  • design e ideazione estetica, nella misura del 10% (prima era il 6%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
     
  • innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nella misura del 15% (prima era il 10%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

La base di calcolo per ciascuna tipologia di investimento deve essere assunta al netto di altri contributi o sovvenzioni ricevuti per le stesse spese ammissibili, mentre il limite massimo va ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata diversa da 12 mesi.

 

Obbligo di asseverazione

Riguardo la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare ai fini dei successivi controlli, è stato introdotto l’obbligo che la stessa sia asseverata.

Nella relazione vanno illustrati finalità, contenuti e risultati delle attività svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione; deve essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività ammissibili o dal responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa (per le attività commissionate ad altri soggetti, la relazione va redatta – e rilasciata all’impresa – da chi le esegue).

 

Ambito applicativo

Con alcune modifiche apportate alla norma originaria dettata dalla legge di bilancio 2020, sono state fornite importanti precisazioni in merito all’ambito applicativo del credito d’imposta:

  • il bonus è fruibile da tutte le imprese residenti in Italia (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti);
     
  • i commissionari dei progetti per contratti di ricerca extra muros in caso di contratti stipulati con soggetti esteri devono essere fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Ue oppure in Stati aderenti allo Spazio economico europeo o in quelli con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (Dm 4 settembre 1996).
    Stessa cosa per quanto riguarda i contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario dei progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica e i contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica nonché le spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività innovative nel design e nell’ideazione estetica;
     
  • le quote di ammortamento relative all’acquisto di un’invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale sono ammesse nella base di calcolo del bonus anche se la privativa deriva da un contratto di acquisto o licenza stipulato con soggetto residente in Italia (la norma originaria prevedeva soltanto i soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Ue oppure in Stati aderenti allo Spazio economico europeo o in quelli con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito);
     
  • in riferimento alla disposizione che considera ammissibili, nella base di calcolo del bonus, le spese per servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale ovvero delle spese per contratti di ricerca extra-muros, concorrenti, le seconde, in misura maggiorata, per un importo pari al 150% del loro ammontare, non va considerata tale ultima maggiorazione;
     
  • le spese per servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica sono ammesse nella base di calcolo del bonus nel limite del 20% delle spese di personale ovvero delle spese per contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario dei progetti;
     
  • tra le spese ammissibili al credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica sono incluse quelle relative ai software.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…Spese di ricerca e sviluppo: disciplina contabile e fiscale

 

A cura di Vincenzo D’Andò 

Lunedì 18 gennaio 2021

 

Queste informazioni sono estrapolate dal Diario quotidiano di CommercialistaTelematico