I riflessi reddituali dell’operazione di conferimento in capo al soggetto conferente o ai conferenti sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.
Chiarimenti sul regime fiscale degli scambi di partecipazioni con l’effetto di demoltiplicazione
La presenza di partecipazioni “sotto soglia” indirettamente detenute preclude l’integrazione del requisito applicabile (in base al secondo periodo del comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR) alle società che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni e non consente la fruizione del particolare regime fiscale.
Ndr: sull’argomento degli scambi di partecipazioni CommercialistaTelematico ha pubblicato alcuni utilissimi ed approfonditi interventi, ad esempio, a cura prof. Paolo Parisi:
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Scambio di partecipazioni mediante permuta
Scambi intracomunitari di partecipazioni
Lo precisa l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 57 del 27 gennaio 2021 emessa in tema di scambio mediante conferimento delle partecipazioni non di controllo detenute in una holding riguardo l’effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena partecipativa (art. 177, comma 2-bis del TUIR).
Come è noto, l’art. 11-bis del Dl 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto il comma 2-bis nell’art. 177 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), norma contenente disposizioni sul regime fiscale degli scambi di partecipazioni.
Il legislatore è, quindi, intervenuto sulla disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni, ovvero lo scambio realizzato mediante conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce ovvero integra in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario – il controllo di diritto, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 codice civile, della società le cui quote partecipative sono “scambiate”.
Tale disposizione, secondo l’Agenzia delle entrate, non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. “regime a realizzo controllato”).
In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente, sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria.
In merito alle operazioni straordinarie CommercialistaTelematico ha approntato una specifica rubrica==>
Aspetto fiscale
Diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del c.d. “valore normale” di cui all’art. 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale – presso ciascun soggetto conferente – della partecipazione conferita (neutralità indotta).
Ne consegue che i riflessi reddituali dell’operazione di conferimento in capo al soggetto conferente o ai conferenti sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.
La fruizione del regime fiscale di cui all’articolo 177, comma 2 del TUIR è subordinata al ricorrere di due circostanze:
- i soggetti scambiati/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;
- mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile, ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.
Le novità apportate dal Decreto Crescita
Nel quadro normativo sullo scambio di partecipazioni, sopra delineato, si colloca la modifica apportata dall’art. 11-bis del decreto Crescita, con l’inserimento del comma 2-bis che estende il regime del c.d. “realizzo controllato” ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto (art. 2359 codice civile), non incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario), ma a quelli in cui oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritto di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio fissate dalla lettera a).
Dunque, il regime di realizzo controllato è, quindi, applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescano il requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione.
Il comma 2-bis amplia, in altri termini, l’ambito applicativo del comma 2, ritenendo, ai fini dell’applicazione del regime a realizzo controllato, non più necessario che le partecipazioni conferite siano idonee a far acquisire o ad integrare il controllo di diritto della società scambiata in capo alla società conferitaria.
Riguardo il requisito afferente il superamento delle soglie di “qualificazione” previste dal citato comma 2-bis per i conferimenti di partecipazioni detenute in holding – come nel caso di specie – l’Agenzia delle entrate osserva che il comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR detta disposizioni riguardanti le modalità di determinazione del rapporto partecipativo indiretto che richiedono di tenere conto dell’effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena partecipativa.
Occorre avere riguardo in tal senso all’entità delle partecipazioni indirettamente detenute, come affermato dal secondo periodo del citato comma in base al quale «le percentuali di qualificazione di cui alla precedente lettera a) (…) si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale» secondo la definizione rilevante ai fini del TUIR.
Esse «si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa».
Per il tenore letterale della disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-bis, che impone il superamento delle percentuali indicate alla lettera a) per tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale secondo i criteri definiti dall’articolo 55 del TUIR, l’Agenzia ritiene che:
<<la presenza di partecipazioni “sotto soglia” indirettamente detenute precluda l’integrazione del requisito di cui alla lettera a) come applicabile, in base al secondo periodo del comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR, alle società che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni e non consente la fruizione del regime fiscale in esame>>.
Pertanto, conclude l’Agenzia delle entrate, nel caso di specie, lo scambio di partecipazioni, risulta configurato <<il requisito di cui alla lettera b) del comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR, trattandosi del conferimento di partecipazioni in una NEWCO, interamente partecipata dal conferente. Tuttavia, non si condivide la tesi dell’Istante di ritenere irrilevanti, ai fini del raggiungimento delle soglie di partecipazione di cui alla lettera a) – come richiamate dal secondo periodo del comma 2-bis, per i conferimenti aventi ad oggetto holding – le partecipazioni detenute dalle imprese commerciali indirettamente partecipate da ALFA Holding>>.
A cura di Vincenzo D’Andò
Giovedì 28 gennaio 2021
Informazioni tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico