Il regime di neutralità fiscale degli scambi internazionali di partecipazioni mediante permute e conferimenti: uno sguardo ai soggetti interessati, attraverso utili esempi pratici. Normativa interna ed europea a confronto.
Regime fiscale per gli scambi intracomunitari di partecipazioni
Il regime fiscale applicabile nei casi di scambi c.d. intracomunitari di partecipazioni è quello della neutralità fiscale ed è disciplinato dal combinato disposto dagli artt. 178 e 179 del TUIR.
L’agevolazione si applica alle permute e ai conferimenti di azioni o quote mediante i quali uno dei soggetti indicati acquisti o integri una partecipazione di controllo in uno dei soggetti indicati dallo stesso art. 178 del TUIR residenti in uno Stato membro dell’Unione europea.
In linea generale, lo scambio mediante conferimento, tra soggetti interni ed esteri è caratterizzato da:
- neutralità fiscale;
- irrilevanza dell’iscrizione contabile;
- irrilevanza del soggetto conferente.
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I soggetti interessati, indicati dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 178 del TUIR sono:
- società di capitali o altri enti commerciali residenti in Italia;
- soggetti esteri, residenti in altro Stato membro della Comunità economica europea, purché tali soggetti comunitari:
- rientrino in una delle categorie indicate nella Tabella A allegata al TUIR (e, precedentemente alla riforma operata dal D.Lgs. n. 344/2003, allegata al D.Lgs. n. 544/1992), la quale deve essere considerata automaticamente aggiornata da eventuali modificazioni dell’allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 19.10.2009 n. 2009/133;
- siano sottoposti a una delle imposte indicate nella Tabella B allegata al TUIR (e, precedentemente alla riforma operata dal DLgs. n. 344/2003, allegata al DLgs. n. 544/1992), o ad altra tabella che in futuro la sostituisca.
- rientrino in una delle categorie indicate nella Tabella A allegata al TUIR (e, precedentemente alla riforma operata dal D.Lgs. n. 344/2003, allegata al D.Lgs. n. 544/1992), la quale deve essere considerata automaticamente aggiornata da eventuali modificazioni dell’allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 19.10.2009 n. 2009/133;
L’apporto intracomunitario in regime di neutralità (a società residenti in un altro Stato UE) può essere eseguito anche da persone fisiche non imprenditori, purché i medesimi non trasf