Analizziamo gli effetti fiscali degli scambi di partecipazioni, con particolare riferimento a quelli in regime di realizzo controllato. Cosa cambia rispetto allo scambio di partecipazioni con permuta, quali sono i soggetti coinvolti? A quali condizioni si verifica la fattispecie dell’abuso del diritto?
Sono considerati scambi di partecipazioni:
- la permuta, con la quale un determinato soggetto (permutante) acquista o “integra” delle partecipazioni di controllo in società;
- i conferimenti, mediante i quali un certo soggetto (scambiante) acquisisce il controllo di una società.
Le due tipologie di operazioni sono accomunate dai seguenti caratteri (cfr. circolare n. 320/1997 – par. 3.3):
- sono poste in essere da un soggetto che acquisisce o integra una partecipazione di controllo in un altro soggetto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile;
- l’acquisizione viene “remunerata” con l’attribuzione, ai soci della società partecipata, di una partecipazione al capitale del soggetto che acquisisce o integra la partecipazione di controllo.
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Scambio di partecipazioni non di controllo a realizzo controllato
Scambi di partecipazioni: aspetti generali
L’art. 177, comma 1, del TUIR, dispone che la permuta, mediante la quale le società di capitali o gli enti commerciali residenti acquistano o integrano una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in un’altra società di capitali od ente commerciale residente, attribuendo ai soci di quest’ultimo proprie azioni, “non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio”.
L’eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale di cui all’art. 87 (pex) e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
Il successivo comma 2 dell’art. 177 richiamato stabilisce invece che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società (c.d. “scambiata”) ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo, “sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.
Scambi di partecipazioni in regime di realizzo controllato: soggetti destinatari
L’ipotesi di cui al prede