La scadenza dei tributi precedentemente sospesi: oggi 18 gennaio 2021

Oggi 18 gennaio scade in termine per il versamento della prima rata dell’ammontare, pari al 50% dei tributi sospesi, aventi scadenza originaria nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Tributi sospesi nel 2020: prima rata da pagare oggi 18 gennaio 2021

scadenze fiscali gennaio 2021Oggi 18 gennaio deve essere versata la prima rata dell’ammontare pari al 50 per cento dei tributi precedentemente sospesi aventi scadenza originaria nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

La scadenza cadeva di sabato e per tale ragione i contribuenti hanno guadagnato altri due giorni. Questa scadenza “straordinaria” si somma alle scadenze ordinarie rimaste invariate senza alcun differimento dei termini.

 

Il rinvio delle scadenze fiscali nel Decreto Liquidità

Il Decreto Liquidità, il primo provvedimento varato a causa dell’emergenza epidemiologica di Covid–19, ha disposto il primo rinvio delle scadenze fiscali comprese nel periodo 8 – 31 marzo 2020. 

Il beneficio riguardava:

  • l’IVA periodica relativa alla liquidazione di febbraio,
  • l’IVA risultante a debito della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2019,
  • i contributi previdenziali,
  • e le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il differimento della scadenza ha interessato anche i premi per l’assicurazione obbligatoria.

Il differimento delle scadenze incontrava un limite nelle dimensioni dei contribuenti e non, come avvenuto più di recente, nelle attività esercitate.

Infatti, hanno potuto fruire della proroga dei termini gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni, i cui ricavi conseguiti o i compensi percepiti, non hanno superato nel periodo d’imposta 2019, la soglia di 2 milioni di euro.

 

Il rinvio delle scadenze fiscali nel il Decreto Rilancio

L’articolo 126, comma 1 del D.L. n. 34/2020, c.d. decreto Rilancio, ha modificato l’articolo 18 del precedente Decreto Liquidità.

In conseguenza della novella il legislatore ha differito anche le scadenze relative ai mesi di aprile e di maggio dell’anno 2020, sia pure sulla base di criteri diversi rispetto al primo intervento normativo.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini:

  • dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi Inail;
  • e dei versamenti in autoliquidazione relativi:
    • a) alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 lavoro dipendente / assimilato), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
    • b) all’imposta sul valore aggiunto.

sono sospesi alle seguenti condizioni:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, devono aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
  • i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, devono aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.

 

Indipendentemente dalla riduzione dei ricavi dei mesi di marzo / aprile 2020, la sospensione di cui sopra, ha riguardato tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione dal 1° aprile 2019.

La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto è stata applicata per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di:

  • Bergamo,
  • Brescia,
  • Cremona,
  • Lodi e
  • Piacenza,

che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%  nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

 

La ripresa dei versamenti sospesi causa Covid

Inizialmente, l’articolo 126 del D.L. n. 34/2020 prevedeva termini estremamente brevi per l’effettuazione dei versamenti sospesi.

Invece, il D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto d’Agosto ha prorogato ulteriormente il termine per effettuare i versamenti pregressi con una rateazione estremamente più ampia.

L’art. 126 del testo del Decreto Rilancio ha inizialmente previsto la ripresa della riscossione dei suddetti versamenti che avrebbero dovuto essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le seguenti modalità:

  • in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020);
  • o al massimo in 4 rate mensili  di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020).

dottore commercialista nicola forteL’articolo 97 del citato D.L. n. 104/2020 ha previsto la possibilità di effettuare i versamenti dei tributi precedentemente sospesi, senza sanzioni e interessi, con le seguenti modalità:

  • per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
  • per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza dal 16 gennaio 2021.

Pertanto, il 50 per cento del debito complessivo può essere rateizzato fino a due anni.

In ogni caso, indipendentemente dal numero di rate che il contribuente avrà scelto al fine di avvalersi di tale rateazione, la prima scadenza fissata per sabato 16 gennaio risulta così differita a lunedì 18 Gennaio.

18 gennaio 2021
Nicola Forte