Quali sono regole che governano le perdite fiscali dei soggetti IRES?
Partendo dal TUIR fino alla Legge di Bilancio 2019, spieghiamo come sono cambiate le regole per il riporto, quali sono i limiti ed i i casi di preclusione.
Le perdite fiscali dei soggetti IRES: premessa
I criteri di utilizzo delle perdite fiscali dei soggetti IRES sono disciplinati dall’art. 84, commi 1 e 2 del TUIR:
le perdite del “mondo IRES” possono essere compensate non in misura integrale, ma sino a concorrenza dell’80% del reddito imponibile dei successivi periodi d’imposta senza limitazioni temporali e, con riferimento alle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, l’art. 84 comma 2 del TUIR prevede la possibilità di utilizzo in compensazione in misura piena.
Recupero delle perdite nel limite dell’80% del reddito
La perdita fiscale può essere computata in diminuzione del reddito di periodi successivi senza limiti temporali ma nei limiti dell’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza (art. 84, comma 1 del TUIR): questo significa che rimane l’obbligo di assolvere l’imposta su almeno il 20% del reddito imponibile prodotto in ciascun periodo d’imposta successivo al conseguimento della perdita fiscale.
Conseguentemente, la quota di perdita che non ha potuto trovare compensazione con il reddito del periodo successivo può essere utilizzata a riduzione degli imponibili dei periodi successivi, nel limite dell’80% di ciascuno di essi ma senza più vincoli di carattere temporale.
Esempio di un utilizzo in compensazione di perdite fiscali
Società Papar Spa che nell’anno:
- 2019 consegue una perdita di 100.000;
- 2020 realizza un reddito imponibile per 120.000;
- 2021 consegue una perdita di 70.000;
- 2022 realizza un reddito imponibile di 80.000.
L’utilizzo in compensazione delle perdite avviene come riportato nella seguente tabella:
Periodo
d’imposta |
Reddito
(Perdita) |
Utilizzo perdite | IRES | Eccedenza
di perdite riportabili |
2019 | (100.000) | – | – | – |
2020 | 120.000 | 120.000 x 80%
= 96.000 |
(120.000 – 96.000) x 24% = 5.760 | 4.000 |
2021 | (70.000) | – | ||
2022 | 80.000 | 80.000 x 80%
= 64.000 |
(80.000 – 64.000) x 24% = 3.840 | 6.000 |
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 alla disciplina delle perdite dei soggetti IRPEF
Per completezza, la Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha previsto sostanziali modifiche alla disciplina delle perdite dei soggetti IRPEF d’impresa (imprese individuali e società di persone).
In particolare, viene:
- uniformato il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità semplificata a quello delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria;
- introdotto il limite quantitativo dell’80% già previsto per i soggetti IRES;
- consentito il riporto delle eccedenze nei periodi d’imposta successivi senza limiti temporali;
- introdotto un regime transitorio per le imprese in contabilità sem