Beni per contrasto emergenza Covid: come cambia l'IVA nel 2021?

Dall’1 Gennaio 2021 beni e servizi utili al contrasto all’epidemia Covid-19 scontano l’IVA al 5%, mentre per il 2020 erano esentati da IVA per effetto delle norme del decreto rilancio. Casa cambia in pratica da inizio gennaio?

emergenza CovidLe cessioni dei beni e le prestazioni di servizi utili a contrastare il Covid-19 cambiano il regime Iva con l’inizio del 2021. In questo momento è dunque importante capire fino a quando è possibile emettere fatture in esenzione Iva e da quanto invece inizia ad essere dovuta l’Iva al 5%.

 

Aliquota IVA 5% per i beni utili a contrastare emergenza Covid

Ricordiamo che il comma 1 dell’articolo 124, del D.L. 34/2020, ricomprende tra i beni soggetti alla modifica dell’aliquota le apparecchiature mediche come ventilatori polmonari, ecotomografi ed elettrocardiografi, mascherine, articoli di abbigliamento protettivo ad uso sanitario, detergenti disinfettanti per mani, attrezzature per ospedali da campo, ecc..

Il secondo comma ha invece specificato che la cessione di questi beni era detraibile ai fini del costo ma esenti da Iva, almeno fino al 31.12.2020.

Abbiamo analizzato le norme del Decreto Rilancio nell’articolo di Giancarlo Modolo: Mascherine e DPI con IVA a 0: acquisti, importazione e successiva cessione

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 26/2020, ha chiarito che i beni forniti tramite un contratto di locazione finanziaria sono esenti Iva fino alla fine del 2020 mentre a partire dall’1.1.2021 sono soggetti ad aliquota Iva del 5%, in base all’articolo 16 del DPR. 633/1972, che prevede che:

Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili, l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili”.

Anche se superflua, tale precisazione è stata quanto mai opportuna. Poteva infatti nascere il dubbio che la prestazione di noleggio/leasing di un bene esente Iva poteva allo stesso tempo essere assoggettata ad aliquota 5%.

Oltre a suffragare tale intervento, con la risposta a interpello n. 585/2020 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del nuovo regime Iva per il prossimo anno.

Ad esempio, i beni considerati anti-Covid dall’articolo 124 del DL.34/2020 e per i quali si applicherà l’aliquota del 5%, potranno anche essere compresi nel numero 41-quater della tabella Iva dei beni con aliquota del 4%, destinata a “protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti”.

In questo, l’Agenzia ritiene che debba applicarsi l’aliquota Iva più favorevole.

 

Effetti pratici della variazione di aliquota IVA

Naturalmente, considerando il cambio di aliquota Iva, è opportuno conoscere bene il momento di effettuazione dell’operazione in essere, sancito dall’articolo 6 del DPR. 633/1972 e per questo motivo le operazioni effettuate fino al 31/12/2020 sono esenti Iva a differenza di quelle effettuate dall’1.1.2021.

Come noto, nell’ambito della cessione di beni, un’operazione si considera effettuata al momento della consegna o della spedizione.

Per consegna si intende il momento in cui i beni viaggiano da cedente a cessionario senza l’intervento di altre parti.

Quindi, se un cedente di Roma parte il 31 dicembre con mezzi propri per consegnare le merci ordinati e giunge a destinazione a Vicenza dal cessionario il 1° gennaio, la consegna è stata eseguita il 1° gennaio.

L’altro momento in cui una cessione di beni si considera eseguita può essere al momento della spedizione, che si verifica quando, a differenza della consegna, tra i due soggetti interviene un terzo adibito al trasporto.

L’operazione si considera effettuata in questo caso quando lo spedizioniere riceve la merce del cessionario.

Tuttavia, se il contratto presenta la clausola “franco magazzino compratore”, significa che il momento impositivo si realizza quando la merce viene consegnata al cessionario.

In questo caso, è opportuno fare riferimento alla Direttiva 112/2006, dove la cessione di un bene si verifica quando viene trasferita la proprietà del bene all’acquirente.

Il DPR. 633/1972 afferma che nel caso in cui, antecedentemente al momento di consegna o spedizione, si emette fattura o venga pagato il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato. 

Ci si chiede a questo punto: quando una fattura si considera emessa se ad esempio datata 31/12 viene inviata allo SdI il 12 gennaio?

Apparentemente, la soluzione sembra essere scontata in quanto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una simile fattura deve essere considerata emessa nel mese di dicembre e concorrerà alla liquidazione Iva dello stesso mese.

Tuttavia, è opportuno prestare particolare attenzione perché la norma prevede infatti che:

La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.

Quindi, se nella prassi sappiamo che una “retrodatazione” viene accolta positivamente dall’Agenzia che esigerà l’Iva con riferimento alla data indicata nel documento (31.12.2020 in questo caso), è anche vero che in questa straordinaria situazione non è da escludere che l’Agenzia vada a modificare il proprio comportamento.

Per evitare problematiche è comunque consigliabile emettere e inviare allo Sdi entro fine anno le fatture per acconti esenti da Iva.

Diversamente, se al 31 dicembre si verifica la consegna/spedizione/pagamento, la fattura immediata può essere inviata allo Sdi anche successivamente, per il fatto che il momento di effettuazione dell’operazione dipende dal momento della consegna/spedizione/incasso del corrispettivo, antecedentemente a tale momento.

Un altro problema nasce al momento degli acconti dove vi è un contrasto tra la normativa Iva che stabilisce che il pagamento di acconti determina il momento di effettuazione delle operazioni e quanto sentenziato dalla Corte di Giustizia UE con sentenza C-419/02, la quale invece prevede che tale considerazione non valga se la natura della merce non è al momento determinabile, i cosiddetti acconti generici.

Nella sentenza viene infatti stabilito che al verificarsi di acconti generici, la cessione si considera perfezionata al momento di consegna o spedizione.

 

Se desideri approfondire, ti invitiamo a leggere…

Importazione dei beni anti Covid: aliquote Iva da applicare – Diario Quotidiano dell’8 Marzo 2021

Iva agevolata anche per gli accessori ai dispositivi antiCovid – Diario Quotidiano del 26 Gennaio 2020

 

A cura di Gianfranco Costa e Alberto De Stefani

7 Gennaio 2021

 

L’intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico:

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