La legge di Bilancio 2021 istituisce un meccanismo di compensazione di crediti e debiti (esclusi quelli delle amministrazioni pubbliche) derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche; tale compensazione avverrà tramite una piattaforma telematica, producendo gli stessi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi del codice civile, sempreché per nessuna delle parti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito o piani di risanamento. Un prossimo decreto dovrà individuare le modalità attuative.
I commi da 227 a 229, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2021, veicolata nella legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020, inseriscono un nuovo comma 3-bis, all’articolo 4, del decreto legislativo n. 127 del 2015, per effetto del quale l’Agenzia delle entrate è tenuta a mettere a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti (c.d. baratto finanziario 4.0) derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche.
Sono esclusi dall’ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche.
Baratto finanziario: la normativa di riferimento
Il decreto legislativo n. 127 del 2015 disciplina la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.
In particolare l’articolo:
- 1 ha introdotto la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati;
- 2 disciplina la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
- 3 detta incentivi per la tracciabilità dei pagamenti;
- 4 dispone semplificazioni amministrative e contabili.
Per effetto del comma 227, dell’art.1 della legge di Bilancio 2021, l’art. 4 del citato d