Acconto IVA in scadenza al 28 dicembre 2020: la gestione del calcolo

Il 28 dicembre 2020 scade il termine per il pagamento dell’acconto Iva 2020 da scomputare dall’imposta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre 2020 per i contribuenti mensili o per il quarto trimestre 2020 per i contribuenti trimestrali speciali o dalla liquidazione annuale per l’anno 2020 per i contribuenti trimestrali su opzione.
Soffermiamoci sulle modalità per effettuare il calcolo alla luce dei recenti decreti.

Acconto IVA – scadenza 28 dicembre 2020: premessa generale

acconto iva 28 dicembreCome noto entro il prossimo 28 dicembre 2020 i contribuenti devono provvedere al pagamento dell’acconto Iva 2020 da scomputare dall’imposta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre 2020 per i contribuenti mensili (scadenza entro il 18 gennaio 2021) ovvero per il quarto trimestre 2020 per i contribuenti trimestrali speciali (scadenza al 16 febbraio 2021) o dalla liquidazione annuale per l’anno 2020 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2021).

Il versamento dell’acconto Iva va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo: “6013” per i contribuenti mensili e “6035” per quelli trimestrali con l’indicazione dell’anno “2020” (in via generale l’importo dell’acconto IVA non è rateizzabile ma è ammessa la compensazione con altri crediti tributari e contributivi e risulta comunque applicabile la procedura del ravvedimento operoso).

L’ammontare dell’acconto, unitamente all’indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, andranno indicati al rigo VP13 della comunicazione LIPE di riferimento o, in caso di compilazione, nel rigo VH17 del modello Iva 2021.


[NdR: A volte i dubbi sul calcolo dell’acconto IVA derivano da operazioni straordinarie strutturate nell’anno; a questo scopo abbiamo predisposto questo approfondimento più specifico: L’acconto IVA nelle operazioni straordinarie]


Nota

Si rammenta che l’art. 2 del Decreto Legge n. 157/2020 (Ristori-quater) ha previsto la possibilità di differire il versamento dell’acconto IVA.

Le categorie interessate e le condizioni per il differimento del pagamento al 16 marzo 2021 (in unica soluzione o in quattro rate di cui la prima al 16 marzo 2021 senza sanzioni e interessi) sono le seguenti:

  1. in presenza di calo del fatturato:

    • imprese e professionisti situate su tutto il territorio nazionale con ricavi/compensi 2019 non superiori a euro 50 milioni che presentino un “calo del fatturato di almeno il 33%” confrontando il mese di novembre 2020 con il mese di Novembre 2019 (il requisito non è necessario per le attività iniziate dal 1° dicembre 2019).
       
  2. a prescindere dal calo di fatturato:

    • soggetti che esercitano una delle attività incluse nell’Allegato 2 del decreto Ristori bis con domicilio fiscale, sede operativa o sede legale in una zona rossa alla data del 26 novembre 2020;
       
    • per gli esercenti attività sospese dal DPCM 3/11/2020 ovvero: centri benessere, sale giochi, teatri, discoteche ecc., operanti su tutto il territorio nazionale;
       
    • soggetti che esercitano attività di tour operator, agenzie di viaggio e attività di ristorazione in una zona rossa così come individuata alla data del 26 novembre 2020.

Il calcolo dell’acconto IVA: la gestione pratica

Il calcolo può essere effettuato attraverso le seguenti modalità operative:

1) Metodo storico

La misura dell’acconto è pari all’88% del saldo a debito relativo al periodo precedente individuato sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente e nello specifico occorre specificare quanto segue:

  1. contribuenti mensili: la base di riferimento sarà individuata nell’ammontare della liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2019;
     
  2. contribuenti trimestrali speciali di cui all’articolo 74, comma 4, del D.P.R. 633/1972: la base di riferimento sarà individuata sull’ammontare della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2019;
     
  3. contribuenti trimestrali per opzione: la base di riferimento è individuata nell’ammontare dell’importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2019.

Nota

Si ricorda che le fatture tardive 2019 registrate nel registro acquisto nell’anno 2020 entro il 30 aprile 2020 (circolare ministeriale n. 1-2018) sono state detratte nella dichiarazione annuale IVA e pertanto rilevano per l’acconto storico dei soli contribuenti trimestrali (non partecipano al calcolo dell’acconto IVA dei contribuenti mensili).


2) Metodo previsionale

Si versa l’88% dell’iva effettivamente dovuta sul mese di dicembre 2020 o sul quarto trimestre 2020 (vi è il rischio di versare un acconto di valore inferiore al dovuto).


Nota

Al fine di non incorrere in sanzioni è necessario che l’acconto versato per il 2020 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva relativa al 2020 (modello Iva 2021).

Si rammenta che i nuovi obblighi in tema di fatturazione elettronica a partire dall’1.01.2019 comportano, per le operazioni di fine anno, le relative fatture passive concorreranno alla liquidazione dell’IVA di periodo solo nel caso in cui siano ricevute/visualizzate entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2020 e, in caso contrario, le stesse saranno utilizzate nelle liquidazioni del 2021.


3) Metodo delle operazioni effettuate

Si versa il 100% dell’ IVA a debito dovuta in riferimento alle operazioni effettuate fino al 20/12/2020 (occorre considerare l’IVA A DEBITO e a CREDITO relativa alle operazioni annotate dal 01/12 al 20/12/2020 (contribuenti con liquidazione mensile) ovvero dal 1/10 ‐ al 20/12/2020 (contribuenti con liquidazione trimestrale) e, ai fini di un calcolo corretto, bisogna considerare anche l’iva relativa agli acquisti e alle vendite effettuate ma non ancora fatturate e/o registrate .


Nota

Il contribuente deve conservare apposita liquidazione periodica effettuata alla data del 20 Dicembre 2020 al fine di poter dimostrare il calcolo effettuato.


Casistiche particolari: focus aspetti principali

1) Soggetti con contabilità separate

Il versamento riguarda tutte le attività gestite in contabilità separata quale somma algebrica (debiti meno crediti) delle basi imponibili di riferimento che potrebbero essere sia mensili e sia trimestrali a seconda del volume di affari (ad esempio: contabilità imposta per obbligo al contribuente che esercita attività professionale con liquidazione trimestrale e attività commerciale con liquidazione mensile).

Il versamento, nel caso di specie, va effettuato con codici tributo diversi in presenza di periodicità che non coincidono;

2) Soggetti con contabilità presso terzi

E’ facoltà del contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità determinare l’acconto nella misura del 66,67% in luogo dell’88% per il mese di dicembre 2019 (con riferimento pertanto alle registrazioni di novembre 2019).

I contribuenti o soggetti passivi d’imposta (mensili) che affidano la contabilità a terzi non sono tenuti a porre in essere l’adempimento se dall’annotazione risulta un credito d’imposta o un debito d’imposta non superiore a euro 154,93, in quanto i due terzi di detto ammontare risulta pari a euro 103,29 e, quindi, di entità inferiore al minimo stabilito per l’effettuazione dell’acconto;

3) Liquidazione volontaria e procedure concorsuali

In caso di liquidazione volontaria e di procedure concorsuali l’acconto risulta essere dovuto e può essere ricalcolato con il metodo previsionale a cura del Liquidatore o del Commissario giudiziale;

4) Autotrasportatori

Anche per tali soggetti il calcolo può essere effettuato con:

  1. Metodo storico: si determina l’acconto Iva con riferimento al debito del 4° trimestre 2019;
     
  2. Metodo delle operazioni effettuate: si determina l’IVA a debito mediante la somma delle fatture emesse del 3° trimestre 2019 annotate dal 1/10 al 20/12/20 e delle fatture emesse dal 1-10 al 20-12-2020 anche se registrate nel 1° trimestre 2021;
     
  3. o con il Metodo previsionale: si determina con certezza l’IVA dovuta per il 4° trimestre 2020.

    Si rammenta che per questi soggetti le fatture emesse per trasporti ed operazioni accessorie e per cessioni di beni strumentali possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione spostando di fatto l’esigibilità dell’imposta secondo la data di registrazione dell’operazione senza l’applicazione degli interessi dell’1% (si tratta di una facoltà e non di un obbligo normativo).

5)  Acconto IVA e split payment:

Con la circolare n. 28/E del 15 dicembre 2017 l’Agenzia ha chiarito le modalità di calcolo dell’acconto Iva per le P. A. e società controllate stabilendo che tutti i contribuenti “split payment” devono tenere conto dell’imposta versata nell’ambito della scissione dei pagamenti tramite il versamento diretto all’Erario (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015) ovvero tramite il versamento in liquidazione periodica IVA (articolo 5, comma 1).

6) Decesso dell’imprenditore individuale

Se l’erede o la comunione ereditaria, dopo aver richiesto un nuovo numero di partita IVA all’Agenzia delle Entrate, continua l’attività del de cuius deve procedere al versamento dell’acconto Iva tenendo in considerazione i dati contabili dell’impresa del soggetto deceduto relativi all’anno 2019.

 

I riflessi sul calcolo in caso di variazione del regime di liquidazione periodica IVA

Per la determinazione della base di calcolo su cui applicare la percentuale dell’88% occorre procedere nel seguente modo:

1) Passaggio da regime trimestrale a regime mensile: il Contribuente deve versare con il “dato storico” 1/3 dell’imposta versata in sede di dichiarazione IVA 2019 (4° trimestre 2019);

2) Passaggio da regime mensile a regime trimestrale: il “dato storico” del 2019 è rappresentato da quanto versato nei mesi di ottobre ‐ novembre ‐ dicembre 2019.

 

Esonero dall’obbligo del versamento dell’acconto IVA: analisi dei soggetti esclusi

Sono esclusi dall’adempimento del versamento dell’acconto IVA i seguenti soggetti:

  1. Soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020 o che hanno cessato l’attività entro il 30.09.2020 se trimestrali o entro il 30.11.2020 se mensili;
     
  2. Soggetti che nel mese di Dicembre 2019 o nel quarto trimestre 2019 hanno chiuso il periodo con un credito IVA ovvero che prevedono di risultare a credito per il quarto trimestre 2020 o per il mese di dicembre 2020;
     
  3. Contribuenti Minimi: sono esclusi dall’acconto IVA i contribuenti minimi ovvero i soggetti che nel 2019 hanno adottato il regime dei minimi e che nel 2020 sono usciti dal regime dei minimi avendo optato per il regime ordinario;
     
  4. Contribuenti forfetari: sono esclusi dall’acconto IVA i contribuenti forfetari di cui alla Legge n.190-2014 ovvero coloro che hanno utilizzato tale regime nel 2019 e che ne sono usciti nell’anno 2020);
     
  5. Imprese Agricole: soggetti con volume d’affari annuo inferiore ai 7.000 euro;
     
  6. Imprese che esercitano attività di intrattenimento di cui all’ art. 74 comma 6 del DPR n. 633/72;
     
  7. Associazioni che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398 del 1991;
     
  8. soggetti che devono versare un importo inferiore ai 103,29 euro;
     
  9. soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei riguardi della Pubblica Amministrazione con il sistema di “split payment“;

  10. i soggetti che hanno esercitato attività con operazioni esenti o non imponibili Iva.

 

Acconto IVA e normativa penale

Il reato per l’omesso versamento dell’ Iva a debito è stato innalzato ad euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta (articolo 10-ter Decreto Legislativo n. 74/2000) e prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni per coloro che, entro il termine previsto per il versamento dell’acconto IVA previsto per il periodo d’imposta successivo, omettono di versare l’Iva dovuta in base alla dichiarazione IVA annuale se di ammontare superiore a 250.000 euro per periodo d’imposta .

Il reato non sussiste se entro il termine per il “versamento dell’acconto Iva”  il contribuente provvede a ridurre il debito IVA al di sotto della soglia penalmente rilevante ovvero euro 250.000 ovvero se il contribuente, ai sensi dell’art.10 ter del Decreto Legislativo n. 74/2000, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede all’integrale pagamento di quanto dovuto all’Erario, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento, oltre al ravvedimento operoso.

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A cura di Celeste Vivenzi

Giovedì 17 dicembre 2020