In assenza di operazioni rilevanti nel 2024, la dichiarazione IVA potrebbe risultare priva di dati significativi. Tuttavia, la trasmissione resta obbligatoria. Ma cosa accade se non viene presentata una dichiarazione “a zero”? Si attivano davvero i controlli automatici del Fisco? Scopriamolo insieme.
Dichiarazione IVA 2025 a Zero: quando e perché va comunque inviata
Le istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione IVA 2025 prevedono che la stessa vada trasmessa anche se nei quadri non si abbiano dati o valori significativi da indicare. In tali casi il tracciato non va compilato non dovendosi altresì inserire il valore zero considerato non significativo al fine dell’acquisizione dei dati.
L’assenza di fatture elettroniche emesse o ricevute nel corso dell’annualità parrebbe, tuttavia, scongiurare l’attivazione degli allert dell’Agenzia delle entrate (Provvedimento Agenzia Entrate 5.07.2022, Prot. 263062) per coloro che, non avendo effettuato operazioni in regime Iva nell’anno 2024, decidano di non trasmettere la denuncia annuale.
Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione e soggetti esonerati
Come noto, sono obbligati, in linea generale, alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633772, titolari di partita IVA.
Tra i soggetti vincolati alla necessità di trasmissione telematica della denuncia annuale, sono ricompresi coloro che abbiano optato, in precedenza per l’applicazione dell’IVA in modo ordinario, nonché, gli eredi del soggetto passivo, il curatore fallimentare, le società incorporanti in caso di operazione di fusione, nonché le società beneficiarie in caso di scissione.
L’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA riguarda i seguenti soggetti d’imposta espressamente elencati al § 2.2. delle istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione IVA 2025, periodo d’imposta 2024; ci si riferisce a:
- contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa