Solitamente il 27 dicembre di ogni anno (quest’anno la data è prorogata al lunedì 28) scade il termine per il versamento dell’acconto IVA.
Quest’anno però, per effetto di quanto disposto dal Decreto ristori quater, il termine è sospeso fino al 16 marzo 2021 per i contribuenti IVA per i quali sussistono particolari presupposti originati dalla crisi da covid 19.
Soffermiamoci sulla sussistenza dell’obbligo e la determinazione dell’importo nei casi in cui sia intervenuta un’operazione straordinaria.
L’acconto Iva: obbligo e determinazione
Il secondo comma dell’art. 6 della legge n. 405/1990 prevede che i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento mensile dell’IVA devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari all’88% del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso.
Quindi, il primo periodo del comma in esame individua sia i soggetti che devono effettuare l’acconto, sia le prime due metodologie di calcolo del suddetto acconto: metodo “storico” e metodo “previsionale”.
La norma prosegue, estendendo l’obbligo dell’acconto anche ai soggetti minori – c.d. “trimestrali per opzione” – che hanno optato per la liquidazione su base trimestrale ed ai soggetti ex art. 74, quarto comma, del Dpr 633/72 che adottano normalmente la liquidazione trimestrale c.d. “trimestrali per natura”, per i quali il riferimento non è fatto al mese di dicembre ma al quarto trimestre.
In alternativa ai metodi previsti dal secondo comma, il comma 3-bis della medesima norma prevede che l’obbligo relativo all’acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto della differenza tra:
- l’imposta relativa alle operazioni attive registrate o non ancora registrate ma effettuate nel periodo che va dal 1° al 20 dicembre per i “mensili” (o nel periodo che va dal 1° ottobre al 20 dicembre per i “trimestrali”) e
- l’imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni registrate sempre negli stessi intervalli temporali (c.d. metodo “analitico”).
L’acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore ai 103,29 euro.
Sono comunque esonerati i soggetti che hanno cessato l’attività nel corso dell’anno e tutti i soggetti che applicano particolari metodologie speciali di calcolo Iva, come ad esempio: gli agricoltori in regime di esonero, gli esercenti attività di intrattenimento, le associazioni e società sportive dilettantistiche che optano per il regime della legge 398/1991, i soggetti in regime di vantaggio ex art. 27 – D.L. 98/2011, i soggetti forfettari ex art. 1, comma 54 – 89 della legge 190/2014, i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti ovvero in split payment senza l’applicazione dell’IVA.
In sintesi, le modalità di calcolo dell’acconto IVA per l’anno 2020 sono le seguenti:
CALCOLO ACCONTO IVA 2020 |
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METODO “STORICO” |
Contribuente mensile |
88% del saldo IVA a debito di dicembre 2019 |
Contribuente trimestrale per natura |
88% del saldo IVA a debito dell’ultimo trimestre 2019 |
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Contribuente trimestrale per opzione |
88% del saldo IVA a debito dell’annualità 2019 |
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METODO “PREVISIONALE” |
Contribuente mensile |
88% della previsione di IVA a debito per dicembre 2020 |
Contribuente trimestrale per natura |
88% della previsione di IVA a debito per l’ultimo trimestre 2020 |
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Contribuente trimestrale per opzione |
88% della previsione di IVA a debito per l’annualità 2020 |
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METODO “ANALITICO” |
Contribuente trimestrale |
Iva su operazioni attive effettuate nel periodo 1.10.2020-31.12.2020 meno Iva su operazioni passive registrate nel periodo 1.10.2020-31.12.2020 |
Contribuente mensile |
Iva su operazioni attive effettuate nel periodo 1.12.2020-31.12.2020 meno Iva su operazioni passive registrate nel periodo 1.12.2020-31.12.2020 |
Il decreto ristori quater e la sospensione dei versamenti IVA di dicembre 2020
L’art. 2 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. Decreto Ristori quater), dispone la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre, al verificarsi di determinate condizioni.
In particolare, per i soggetti Iva che hanno conseguito nel 2019 ricavi non superiori ai 50 milioni di euro ed hanno subito una diminuzione di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019,