I visti di conformità sono appannaggio di alcune categorie professionali, differenti da quelle abilitate, invece, all’asseverazione. Il visto viene rilasciato successivamente a quest’ultima ed è impegnativo, perché si affida al professionista un incarico, anche se formale, ma pregno di responsabilità.
Il visto di conformità nel caso del Superbonus 110%
Nel precedente lavoro si è data una panoramica completa sull’argomento in questione, al quale si fa riferimento come premessa e non solo (si veda l’art. 119, comma 11, del D.L.19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77).
Detto art. 119, comma 11, del D.L. n. 34/2020, dopo aver individuato quando deve essere richiesto il visto di conformità (in realtà, è previsto un visto di conformità su interventi per l’efficienza energetica ed un visto di conformità per la riduzione del rischio sismico) e cioè quando il superbonus non è direttamente utilizzato in 5 quote annuali da parte del contribuente, ma viene ceduto a terzi ovvero si chiede uno sconto in fattura dall’impresa che effettua i lavori, chiarisce che il visto è richiesto al fine di attestare la conformità ovvero la corrispondenza dei “dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi” previsti.
Il visto di conformità è rilasciato – come afferma il legislatore – ai sensi dell’art. 35, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Detto art. 35 riguarda il responsabile dell’assistenza fiscale dei centri costituiti tra imprenditori e dei centri costituiti da contribuenti persone fisiche, non titolari di partita IVA.
I responsabili di questi CAF sono scelti tra gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e il loro rapporto con i CAF può essere regolato con rapporto di lavoro subordinato. Detti responsabili, oltre che asseverare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all’Amministrazione finanziaria coincidono con quelli che discendono dalle registrazioni contabili e da altra opportuna documentazione, rilasciano un visto di conformità che consiste nell’attestare che i dati delle dichiarazioni elaborate dallo stesso CAF corrispondono alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché nell’attestare che queste ultime sono in linea con la relativa documentazione contabile.
Il commento su questo visto di conformità nei CAF è utile, innanzitutto perché è un nesso legislativo dell’anzidetto art. 119, comma 11, del D.L. n. 34/2020, ma anche perché esemplifica un altro caso attuale di visto di conformità.
I professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità
Orbene, i professionisti abilitati sono i seguenti (Art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322):
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (D.C.E.C.), nonché in quelli dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, a condizione che siano titolari di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti, ovvero di diploma di ragioneria;
nonché dai responsabili dell’assistenza fiscale, di cui all’art. 32, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (si tenga presente che i responsabili dei CAF sono iscritti nell’O.D.C.E.C.):
- associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel CNEL, istituite da almeno 10 anni;
- associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno 10 anni, diverse da quelle indicate nella lettera a. se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è stata riconosciuta la rilevanza nazionale;
- organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle precedenti lett. a. e b., a seguito di delega della propria associazione nazionale;
- organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, a cui partecipano almeno 50.000 aderenti;
- sostituti d’imposta indicati nell’art. 23, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (tra cui, gli enti e le società indicati nell’art. 87, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell’art. 5, del detto D.P.R. n. 917/1986, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, le imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, nonché il condominio quale sostituto d’imposta), a cui partecipano almeno 50.000 dipendenti;
- associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti (D.L.C.P.S.del 29 luglio 1947, n. 804), a cui partecipano almeno 50.000 aderenti.
La check list della Fondazione dei dottori commercialisti
La check list studiata con oculatezza dalla Fondazione dei dottori commercialisti – reperibile anche sul sito del CNDCEC – consiglia di seguire una procedura pragmatica che consente, al professionista che rilascia il visto di conformità (mi soffermo sul visto di conformi