L'attività del designer costituisce una prestazione professionale

L’attività svolta dal designer nei confronti di un costruttore costituisce una prestazione di servizi svolta nell’esercizio di arti e professioni, non si tratta di una cessione di diritti d’autore fuori dal campo di applicazione IVA.

attività del designer prestazione professionaleL’attività svolta dal designer è una prestazione professionale soggetta ad IVA, non può passare come diritti d’autore.

L’attività svolta dal designer nei confronti del costruttore su base contrattuale costituisce una prestazione di servizi svolta nell’esercizio di arti e professioni, soggetta ad Iva (ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972).

Non si tratta, quindi, di una cessione di diritti d’autore fuori dal campo di applicazione dell’IVA.

E’ questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 540 del 12 novembre 2020, a due contribuenti che svolgono attività di designer nel settore nautico.

Vediamo il caso specifico

Gli istanti, per sviluppare le proprie creazioni, si avvalgono dell’attività di “Alfa S.r.l.”, di cui sono gli unici soci, la quale realizza materialmente e sviluppa le idee ed i prodotti ideati e/o creati dei due designer e gestisce i rapporti amministrativi con i clienti.

Nell’ambito della suindicata attività, gli istanti e la Alfa S.r.l. hanno stipulato con le società “Beta S.p.A.” e “Gamma S.p.A.” (“il Costruttore”) un “Contratto di concessione dello sfruttamento di Nautical design e di appalto di servizi in esclusiva” (“il Contratto”), allegato all’istanza, con il quale è stato concesso, dietro corrispettivo, il diritto di sfruttamento in esclusiva delle Opere di design nautico necessarie o utili per la realizzazione di imbarcazioni e navi a marchio “XXX”.

Con il Contratto in oggetto, gli istanti sono stati incaricati dell’attività di ideazione e/o creazione del concept delle suddette imbarcazioni (denominata “opera di nautical design”) sulla base dei progetti pianificati dal Costruttore, mentre alla Alfa S.r.l. è stato conferito l’incarico di realizzare e sviluppare i prodotti di volta in volta pianificati dal Costruttore e ideati e/o creati dai due designer.

Ciò posto sono stati chiesti all’agenzia chiarimenti sulla corretta qualificazione ai fini IVA della concessione, dietro corrispettivo in favore dei medesimi, del diritto di sfruttamento delle opere di design nautico oggetto del Contratto, ponendo il dubbio se se la stessa rientrasse nell’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 4, lett. a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del quale non sono considerate prestazioni di servizi le «concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell’art. 2 della legge n. 633 del 1941, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale».

 

Attività del designer: il parere delle Entrate

Sulla base di quanto emerso dall’esame del Contratto, l’Agenzia delle entrate ritiene che gli Istanti esercitano una attività di lavoro autonomo svolta con carattere di abitualità e professionalità.

In relazione alle prestazioni ed obbligazioni assunte con il Contratto in oggetto verso corrispettivo, si realizza il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’Iva di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Quanto al presupposto oggettivo dell’Iva, nel caso di specie, secondo l’Agenzia, le prestazioni di servizi di ideare e/o creare l’Opera di Nautical Design, sulla base dei progetti pianificati dal Costruttore, e di concedere al Costruttore una Licenza esclusiva ed irrevocabile sulla medesima Opera, sui diritti d’Autore e diritti di Design e di brevetto e/o Modello in qualsiasi modo connessi al Contratto, non costituiscono una cessione di diritti d’autore rientrante nel campo di applicazione della disposizione derogatoria di cui al citato art. 3, comma 4, lett. a).

A sostegno di tale conclusione l’Agenzia cita le diverse circostanze, quali quella che le Opere create dagli Istanti non risultano, né nel Contratto oggetto di quesito né da quanto emerge dall’istanza e dalla documentazione integrativa presentata, sottoposte alla tutela di cui alla Legge sul diritto d’autore, né registrate nel registro pubblico generale delle opere protette né depositate ai sensi della medesima Legge.

Inoltre, le pattuizioni contrattuali non fanno alcun riferimento alle norme relative alla cessione o alla concessione o licenza di diritti d’autore.

In tal senso, i diritti, a fronte della cui concessione vengono corrisposti agli Istanti i relativi compensi, vengono qualificati secondo termini differenti, e, nello specifico, quali “diritti d’Autore e/o di Design e/o di brevetto e/o di Modello”.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate ritiene che le Opere ideate dai designer neppure sembrano poter essere qualificate quali “opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”, ai sensi dell’articolo 2, n. 10) della Legge sul diritto d’autore, come invece sostenuto dagli Istanti.

Sul punto, viene citata anche la Cassazione con Sentenza del 23 marzo 2017, n. 7477.

Per tutto ciò, l’Amministrazione finanziaria afferma che l’attività svolta dagli istanti nei confronti del costruttore sulla base del contratto in oggetto costituisce una prestazione di servizi svolta nell’esercizio di arti e professioni, soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972.

A cura di Vincenzo D’Andò

Venerdì 13 novembre 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico