Incremento al milione per invalidi civili: come funziona

E’ cambiata la possibilità di accesso all’incremento della pensione di inabilità, cd. “incremento al milione”, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito l’illegittimità della norma che prevedeva tale incremento solo per i soggetti titolari di tale pensione con età superiore a 60 anni. Vediamo come funziona e cosa comporta l’incremento al milione.

Incremento al milione: premessa

incremento al milione invalidi civiliCome noto, il Decreto n. 104 del 14 agosto 2020, e precisamente l’art. 15, reca una norma che ha lo scopo di modificare quanto previsto dall’art. 38 comma 4 della L. n. 448/2001, relativamente alla pensione di inabilità. Ciò discende da quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 152 del 23 giugno 2020, la quale ha stabilito l’illegittimità dell’art. 38, comma 4 della L. n. 448/2001 nella parte in cui prevede che il cd. incremento al milione sia concesso per gli invalidi civili totali, solamente per i “soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” e non anche per “i soggetti di età superiore a diciotto anni”.

 

L’art. 38, comma 4 e l’opinione della Corte Costituzionale

Riepiloghiamo brevemente il dettato della norma ora dichiarato illegittimo.

L’art. 38, comma 4, prevedeva infatti che il trattamento pensionistico dovesse essere incrementato alla somma di 516,46 euro mensili per tredici mensilità per i titolari:

  • di pensione di inabilità (quindi invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi);
  • di pensione di inabilità di cui alla L. n. 222/1984;

ma non prima del compimento del sessantesimo anno di età; prima di tale età, l’assegno non si riteneva quindi incrementabile.

Secondo la Corte Costituzionale tale norma è illegittima in quanto il requisito anagrafico di 60 anni di età è da considerarsi irragionevole e discriminatorio, in quanto il soggetto invalido, anche se con meno di 60 anni, si trova in una condizione di svantaggio altrettanto meritevole di tutela.

Così, chi ha meno di 60 anni prima dell’intervento della Corte, avrebbe sopportato una minore tutela rispetto ai soggetti con età superiore.

 

La modifica nel Decreto Agosto

Per dar corso a quanto statuito dalla Corte Costituzionale è intervenuto il Legislatore che con il Decreto Agosto, (D.L. n. 104/2020), ha introdotto con l’art. 15 una apposita norma che permette di “riparare” alla minor tutela subita dagli invalidi civili totali con età inferiore a 60 anni.

Si prevede infatti che:

“con effetto dal 20 luglio 2020 all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole ‘di età pari o superiore a sessanta anni’ sono sostituite dalle seguenti: ‘di età superiore a diciotto anni.

L’incremento della pensione di invalidità vale quindi per i soggetti con età maggiore di 18 anni e i relativi requisiti vengono specificati da una Circolare appositamente emanata dall’Istituto Previdenziale in modo da fornire istruzioni e chiarimenti sul tema: le istruzioni vengono fornite dalla Circolare n. 107 del 23 settembre 2020 dell’INPS.

 

I requisiti per l’accesso alla maggiorazione economica a 651,51 euro

I soggetti invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, che siano titolari di pensione di inabilità, ottengono d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.

Per ottenere tale maggiorazione è necessario quindi:

  • essere in possesso di pensione di inabilità;
     
  • avere i requisiti richiesti dalla legge per l’accesso a tale pensione;
     
  • avere un’età superiore a 18 anni.

Quanto detto non basta però per ottenere la maggiorazione, in quanto sarà necessario anche dimostrare di avere delle condizioni reddituali che garantiscono l’accesso alla misura. Infatti per l’anno 2020:

  • il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
     
  • il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro e redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Merita a questo punto una nota: se infatti entrambi i coniugi hanno diritto alla maggiorazione, tale dato concorrerà al calcolo del reddito.

Qualora l’importo reddituale massimo così raggiunto sia superiore all’importo stabilito, nulla sarà dovuto a titolo di aumento all’altro coniuge.

Per il calcolo reddituale concorrono tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF, quelli tassati alla fonte, a tassazione corrente e a tassazione separata, oltre che i redditi esenti da IRPEF sia del titolare che del coniuge.

Non concorrono invece al calcolo reddituale ad esempio: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, ma anche i trattamenti di famiglia.

 

La domanda di incremento al milione

Come detto, la maggiorazione avviene d’ufficio purché non si superino i limiti reddituali. Invece, il cosiddetto incremento al milione non prevede un meccanismo automatico: infatti ai titolari di pensione di inabilità di età superiore a diciotto anni, “è riconosciuto un incremento per tredici mensilità della misura della maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro al mese (c.d. incremento al milione), a condizione che non si superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge”.

Ciò comporta che per ottenere la maggiorazione di cui alla L. n. 544/1988 gli interessati di età inferiore ai sessanta anni, ricorrendo i prescritti requisiti, devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento.

Il beneficio verrà attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ma la decorrenza non potrà essere anteriore al 1° agosto 2020; inoltre, per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.

 

A cura di Antonella Madia

Lunedì 26 ottobre 2020