Decreto Rilancio, verifiche fiscali e chiusura degli esercizi

Il decreto Rilancio ha imposto uno stop forzato alle attività di verifica del Fisco per l’emergenza CoronaVirus e in questo articolo analizziamo come il Fisco intende operare fino a fine anno per verifiche e controlli.

DL Rilancio: chiusura esercizi e sospensione termini

chiusura esercizi sospensione terminiL’art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. con modif. in L. n. 27/2020, ha stabilito la sospensione sino al 31 maggio 2020, tra gli altri, dei termini di controllo e accertamento da parte degli Uffici impositori.

Tra i termini sospesi rientrano anche quelli previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 471/97 per la notifica e l’esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’attività medesima e i provvedimenti di sospensione dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi) ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all’art. 74, primo comma, lettera d) del D. P. R. 663 del 1972.

Il D.L. Rilancio, art. 151, del D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in L. n. 77/2020, ha provveduto, fra l’altro, al differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali.

Infatti, la norma ha prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della sospensione disposta dall’art. 67, comma 1, conv. con modif. in L. n. 27/2020, per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione sopra indicati, emanati dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 12, comma 2-bis del D.Lgs. n. 471/97 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso art. 12, in considerazione del fatto, si legge nella Relazione illustrativa, che la gran parte delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali hanno già dovuto affrontare un lungo periodo di chiusura esercizi a seguito dei provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da COVID–19.

 

La clausola di salvaguardia

Il successivo comma 2, dell’art.151, del D.L. Rilancio dispone, tuttavia, che la proroga della sospensione dei termini non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall’art. 12, comma 2 e comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 471/97, o una delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La Relazione illustrativa spiega tale passaggio normativo:

la disposizione ha il fine di evitare che possano essere commesse ulteriori violazioni degli obblighi appena citati nella consapevolezza che l’esecuzione della eventuale sanzione accessoria non potrà avvenire prima del 1° febbraio 2021”.

 

Le indicazioni della circolare n. 25/E/2020

La circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 (3.8.1) – preso atto che l’art.151 del D.L. Rilancio ha introdotto una disciplina speciale relativa alla notifica e all’esecuzione dei provvedimenti di sospensione di cui all’art.12 del D.Lgs.n. n. 471 del 1997, prevedendo espressamente la proroga del periodo di sospensione, disposta dall’art. 67, comma 1, del D.L. n.18/2020, al 31 gennaio 2021 – ha chiarito che per il calcolo della decadenza dall’azione amministrativa, si dovrà tener conto di tale sospensione.

Tenuto conto che l’articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 prevede che «gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione», il computo di tale termine deve avvenire escludendo il predetto periodo di sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021”.

 

A cura di Gianfranco Antico

Venerdì 9 ottobre 2020

 

Laboratorio sull’Accertamento Tributario

Ritorna il Laboratorio Tributario curato da Dario Deotto.

Percorso di 10 incontri online in diretta dedicati all’accertamento tributario

Novembre 2020 – Aprile 2021
 

in collaborazione con

chiusura esercizi sospensione terminiRitorna il Laboratorio Tributario, coordinato e curato da Dario Deotto, questa volta interamente dedicato all’accertamento tributario.

I temi di questo “Laboratorio” intendono spaziare dai vari metodi di accertamento all’applicazione pratica nelle casistiche più frequenti e al contraddittorio preventivo (fondamentale per l’eventuale futuro contenzioso), per esaminare poi le indagini finanziarie, le sanzioni amministrative, il ravvedimento operoso, il cumulo giuridico, l’antieconomicità, le interposizioni, le situazioni legate alle operazioni inesistenti, le società di comodo, la ristretta base partecipativa, le violazioni legate al quadro RW e le operazioni con l’estero, anche in relazione all’applicazione dell’IVA.

10 incontri online a ristretto numero di partecipanti

La modalità prescelta è quella di incontri via web, con interazione sincrona, che permettono di evitare spese di spostamento e risparmiare tempo e denaro.

La piattaforma GoToMeeting permetterà inoltre di vedersi e sentirsi in diretta, consentendo di interloquire con gli altri partecipanti e con il docente.

Si creeranno così delle “aule virtuali” di massimo 20 partecipanti, all’interno delle quali risulterà possibile confrontarsi attivamente: tutti si potranno vedere, docenti e discenti, come se si fosse all’interno di un’unica aula “fisica”.

Il “Laboratorio” vuole riprendere un percorso di approfondimento delle norme tributarie già intrapreso anni fa, che verrà suddiviso in 10 incontri della durata di tre ore cadauno, dalle ore 15 alle ore 18, nel periodo da novembre 2020 ad aprile 2021.

Un vero e proprio “viaggio” tra le norme dell’accertamento, curato personalmente da Dario Deotto, con il coinvolgimento in alcuni casi dei partner dello “Studio Deotto & Partner”.

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