Un’Associazione Sportiva Dilettantistica iscritta al Coni può accedere al bonus affitti previsto dal decreto Rilancio, per i canoni corrisposti sulla base di un contratto di sublocazione, purché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa.
Con la risoluzione n. 68/E, del 20 ottobre 2020, dell’Agenzia delle entrate, sono state fornite interessanti precisazioni sulla possibilità, per una ASD (associazione sportiva dilettantistica), di beneficiare del credito di imposta sulle locazioni contenuto nell’art. 28, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. decreto Rilancio, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2020, n. 77.
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ASD e sublocazione di immobile: il caso
L’Associazione Sportiva Dilettantistica istante, dichiara di aver “preso in sublocazione da settembre 2019”, un ufficio di categoria A/10 per la propria sede sociale, corrispondendo la somma di euro X di canone al mese.
Nell’istanza chiede di sapere se il credito di imposta previsto dall’articolo 28, commi 1 e 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività descritte nel citato articolo, trovi applicazione anche per i canoni derivanti dai contratti di sublocazione.
Cosa prevede il decreto Rilancio
L’articolo 28 del decreto Rilancio introduce un credito d’imposta per l’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Per le strutture alberghiere e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
In particolare il comma 1, dell’art. 28, stabilisce che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cen