Sanatoria per il fotovoltaico prorogata al 31 dicembre 2020 dalla legge di conversione del Decreto Semplificazione. Si prospetta, quindi, una precisa scelta delle imprese che hanno fruito della “Tremonti ambiente” cumulandola con gli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici relativamente al III, IV e V Conto energia.
Sanatoria fotovoltaico: la proroga
Entro il 31 dicembre 2020 le imprese che intendono aderire alla proposta di sanatoria onerosa per il fotovoltaico prevista dall’articolo 36 del Dl 124/2019[1] in caso di cumulo tra tariffa incentivante del III, IV e V Conto energia e bonus “Tremonti ambiente” (articolo 6 legge 388/00) devono: presentare una comunicazione di definizione[2], indicando l’eventuale pendenza di giudizi[3] e assumendo l’impegno a rinunciarvi; versare (senza compensazione) una somma[4] determinata applicando alla variazione in diminuzione a suo tempo effettuata in dichiarazione (relativa alla detassazione ambientale) l’aliquota d’imposta (Ires o Irpef) di tempo in tempo vigente. [5]
L’articolo 56 al comma 8-ter del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (legge di conversione 11 settembre 2020 n 120 in GU n. 228 del 14 settembre 2020 – supplemento orinario n. 33) così recita:
“La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è differita al 31 dicembre 2020.
Prorogato, in sostanza, al 31 dicembre 2020 il termine entro cui i contribuenti devono comunicare alle Entrate la volontà di mantenere il diritto alle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e riversare il beneficio goduto per la Tremonti ambiente riferito al terzo, quarto e quinto conto energia.
(Per approfondire…“Cumulo Conto Energia e Tremonti ambiente: le novità della Manovra Fiscale 2020”)
In buona sostanza il contribuente che voleva avvalersi della definizione doveva presentare, entro il 30 giugno 2020, un’apposita comunicazione all’Agenzia, indicando l’eventuale pendenza di giudizi riguardanti il recupero della Tremonti ambiente e l’impegno a rinunciarvi.
Con l’articolo 56, comma 8-ter, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 in GU n. 228 del 14 settembre 2020) il termine è differito a fine anno.
Resta intangibile, per chi non vuole avvalersi della disposizione, la facoltà di agire in giudizio.
Sanatoria fotovoltaico: modello di comunicazione
Il modello di comuni