Reinserimento disabili: come richiedere il rimborso della retribuzione erogata

Con le recenti istruzioni pubblicate dall’INAIL vengono chiariti alcuni aspetto procedurali relativi alla gestione della domanda di rimborso del 60% della retribuzione per i datori di lavoro che occupano lavoratori disabili destinatari di progetti di reinserimento di cui alla Legge di Bilancio 2019.

Rimborso del 60% per il reinserimento disabili

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La Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), all’articolo 1 comma 533, introduce una specifica misura di sostegno per il reinserimento lavorativo a favore di soggetti disabili, affetti appunto da disabilità da lavoro, prevedendo un rimborso del 60% della retribuzione per il datore di lavoro.

Con l’istruzione operativa del 22 luglio 2020 l’INAIL specifica le istruzioni a favore dei datori di lavoro per ottenere il rimborso della retribuzione previsto per il reinserimento di tali lavoratori.

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Le caratteristiche del beneficio

La norma in esame prevede che la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità dal lavoro che sia destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro, la quale, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione di specifici interventi, è rimborsata dall’INAIL al datore di lavoro nella misura del 60% di quanto effettivamente corrisposto.

Come già accennato, sono destinatari del beneficio i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito della propria organizzazione.

Ne consegue che i lavoratori autonomi, ancorché ricompresi tra i destinatari degli interventi di reinserimento lavorativo in quanto soggetti assicurati all’Inail, non rientrano tra i beneficiari del rimborso del 60% della retribuzione.

 

Reinserimento disabili: la procedura di rimborso della retribuzione erogata

La Circolare n. 6 del 26 febbraio 2019 definisce i passaggi procedimentali della domanda di rimborso, e prevede che il diritto al rimborso decorre:

  • dalla data in cui il datore di lavoro e il lavoratore hanno reso le dichiarazioni di cui al paragrafo 6.1 della Circolare 30 dicembre 2016, n. 51, se il progetto è stato elaborato dall’équipe multidisciplinare;
     
  • dalla data in cui il progetto è stato presentato all’istituto, se il progetto è stato proposto dal datore di lavoro.

Inoltre bisogna ricordare che per riuscire ad ottenere il rimborso il datore di lavoro dovrà trasmettere all’INAIL tutte le buste paga del lavoratore relativamente ai mesi oggetto del rimborso stesso, con l’attestazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte.

Ad ogni modo, ad integrazione della circolare suddetta, l’INAIL con l’istruzione operativa del 22 luglio 2020 fornisce indicazioni ulteriori per quanto concerne l’importo spettante al datore di lavoro, alla registrazione della misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e alla gestione della stessa nell’ambito dell’attività di monitoraggio.

 

Le nuove indicazioni operative INAIL

Con le istruzioni operative in argomento, l’INAIL specifica che il rimborso del 60% della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro al destinatario del progetto di reinserimento deve avvenire seguendo specifici step; innanzitutto la Direzione Regionale o Provinciale o la Sede Regionale autorizzano il datore di lavoro alla realizzazione degli interventi con uno specifico provvedimento.

All’interno di tale provvedimento è specificato al datore di lavoro che sarà tenuto a trasmettere le buste paga relative alle retribuzioni corrisposte dal momento della manifestazione di volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi, ma in ogni caso per un periodo non superiore a un anno.

 

Trasmissione della busta paga

Per quanto riguarda la trasmissione delle buste paga, a ciascuna di tali buste dovrà essere allegato il relativo estratto sottoscritto dal datore di lavoro o da un suo consulente, nel quale si riportano in maniera analitica:

  • gli importi lordi riguardanti la retribuzione base mensile;
     
  • gli elementi fissi integrativi della paga base;
     
  • le retribuzioni per lavoro straordinario se riferite ai mesi ricadenti nel periodo oggetto del rimborso;
     
  • l’importo delle festività cadenti di domenica, delle prestazioni in natura, di vitto e alloggio, di diaria e trasferta, delle indennità/maggiorazioni per mensa, del trasporto, lavoro notturno, festività, così come i ratei di tredicesima e altre mensilità aggiuntive.

 

La determinazione del rimborso

A seguito della ricezione da parte dell’INAIL della documentazione inviata dal datore di lavoro, sarà determinata la spesa necessaria per rimborsare il 60% della retribuzione corrisposta al disabile.

La spesa viene determinata sommando gli importi calcolati:

  1. per il periodo compreso tra la data di manifestazione della volontà e la data di adozione del provvedimento di impegno di spesa, sulla base delle retribuzioni già corrisposte, come risultanti dalla documentazione trasmessa dal datore di lavoro;
     
  2. per il periodo compreso tra la data di adozione del provvedimento di impegno di spesa e la data di realizzazione degli interventi, in base a una previsione calcolata sulla media delle retribuzioni già corrisposte, come risultanti dalla documentazione trasmessa dal datore di lavoro.Agosto 2020

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A cura di Antonella Madia

Mercoledì 2 Settembre 2020