Sorveglianza sanitaria e definizione di lavoratori fragili: premessa
L’emergenza Covid-19 ha messo in luce diversi aspetti del rapporto di lavoro che è bene (e ora più che mai, è necessario) tenere sempre in debita considerazione prima e durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, ossia la gestione di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
In particolare, un tema estremamente importante, sul quale si è recentemente focalizzato il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 13 del 4 settembre 2020, riguarda la questione della sorveglianza sanitaria, e in particolar modo con riferimento ai lavoratori cd. fragili, per i quali viene fornita una specifica definizione.
La sorveglianza sanitaria
La figura del medico competente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art. 25 e ss.mm. può andare a supportare il datore di lavoro nella fase di gestione dell’epidemia da Coronavirus, come da specifico Protocollo condiviso del 24 aprile 2020.
Ma la sorveglianza sanitaria deve comunque rispettare precisi limiti, quale ad esempio quello di cui all’art. 5, comma 3, dello Statuto dei Lavor