Imprese: obbligo di comunicazione del domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020

Fissato al 1° ottobre 2020 il termine ultimo per comunicare il proprio domicilio digitale al registro imprese. Dal Decreto Semplificazioni arrivano le ultime disposizioni a riguardo. Diamo uno sguardo alla natura di quest’obbligo e alle sanzioni in cui società e imprese individuali rischiano di incorrere in caso di mancato adempimento.

Obbligo di comunicazione del domicilio digitale: inquadramento

comunicazione domicilio digitaleCountdown per la comunicazione del proprio domicilio digitale.

Le imprese costituite in forma individuale e collettiva già iscritte al registro delle imprese, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, hanno tempo per mettersi in regola, fino al 1° ottobre 2020.

L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

L’articolo 37 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito dalla L. n. 120 del’11 settembre 2020, dispone in merito all’obbligo di comunicazione (differenziato), per imprese e professionisti, del proprio “domicilio digitale”, apportando modifiche all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

(Per approfondire…“La PEC diventa ora Domicilio Digitale, che va comunicato entro 1 ottobre 2020” di Vincenzo D’Andò)

 

Le novità a riguardo

Per domicilio digitale si intende:

“un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.

 

Le società

Le imprese costituite in forma societaria, che non provvederanno ad indicare il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese, saranno sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, in misura raddoppiata.

L’ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale.

Tale nuovo domicilio digitale è finalizzato al solo ricevimento di comunicazioni e notifiche, è attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia.it, ed è erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio.

 

Imprese individuali

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese, saranno sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.

Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese.

[CONTINUA]

 

A cura di Cinzia De Stefanis

Venerdì 25 settembre 2020

 

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