Rinvio dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle SRL

Il Decreto Rilancio ha previsto la proroga dell’insediamento dell’organo di controllo nelle SRL al 2022: questo spostamento, anche se giustificato dalla crisi da Covid 2019, presenta alcune problematiche applicative.

nomina organo di controlloDecreto Rilancio: ulteriore proroga per la nomina dell’organo di controllo

Nella legge di conversione del Decreto Rilancio è apparsa la proroga di altri due anni per la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale per le Srl e le società cooperative.

La legge di conversione del D.L. 19.05.2020 n. 34 tra le varie modifiche recepite ha introdotto con l’art. 51-bis la modifica dell’art. 379 c. 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

È con l’introduzione di questo articolo che le società Srl e le società cooperative se sono presenti i requisiti che rendono obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale avranno tempo fino al 30.04.2022 per adempiere a tale obbligo. Tale scadenza è prorogata al 30.06.2022 per le società che potranno beneficiare del maggior termine massimo dei 180 giorni previsto dall’art. 2364 c.c..

 

Cosa cambia con la nuova proroga

Con questa nuova proroga di tale obbligo viene inserito come nuovo biennio di osservazione dagli esercizi 2020 e 2021 e dei bilanci relativi da cui rilevare l’entità dei parametri dimensionali che venissero superati farebbero sorgere l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Si prevede che, con questa annata di emergenza sanitaria dovuta dalla pandemia, le conseguenze negative della crisi economica incideranno pesantemente sulle aziende, con la chiusura di alcune e il ridimensionamento di molte altre.

Con la proroga di tale obbligo si verrà a creare uno sfasamento temporale tra l’implementazione di alcune misure previste dal Codice della Crisi che è effettivamente la parte principale delle disposizioni e che entrerà in vigore il 1.09.2021 e quindi per circa 8 mesi da settembre 2021 ad aprile 2022 le aziende potrebbero trovarsi senza degli organismi di controllo essenziali per il monitoraggio e per la tempestiva segnalazione agli organi amministrativi della presenza di indizi di crisi.

È giusto ricordare che il Cndcec (leggi qui il parere dei Commercialisti) si è dimostrato contrario alla modifica normativa ed ha ritenuto che tale scelta potrebbe rendere vano il sistema di allerta quindi uno dei punti centrali della riforma della crisi d’impresa.

Tale modifica potrebbe essere interpretata come una sopravvenuta insussistenza dell’obbligo in oggetto, in questo caso le Srl che avessero già nominato un revisore o un organo di controllo dovrebbero mantenerlo in essere, ma se venisse a mancare la sussistenza dell’obbligo per la carenza dei requisiti previsti dalla legge le società potrebbero procedere alla revoca per giusta causa degli incarichi conferiti.

 

A cura di Francesco Costa

Lunedì 17 Agosto 2020

 

L’intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico

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