La rateizzazione e la proroga dei termini per il versamento delle imposte nel Decreto Agosto

Il decreto di agosto ha allungato i termini per i versamenti delle imposte sospese dalla legislazione precedente causa emergenza CoronaVirus; inoltre prevede la possibilità di pagare il secondo acconto delle imposte ad Aprile 2021 e un ulteriore mese di proroga per la riscossione coattiva.
In questo articolo facciamo il punto sulle diverse disposizioni che si sono succedute e proponiamo una trattazione organica delle varie proroghe relative ai diversi versamenti

versamentiIl primo provvedimento di sospensione di versamenti tributari e contributivi

L’art. 18, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella Legge 5 giugno 2020, n. 40 (Decreto Liquidità), con riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata la prima norma di legge che ha sospeso i versamenti tributari e contributivi, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, operando il seguente distinguo:

  1. soggetti con un ammontare di ricavi o compensi non superiori a euro 50 milioni, nel periodo di imposta anteriore a quello in corso al 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 23/2020);
  2. soggetti con un ammontare di ricavi o compensi superiori a euro 50 milioni, nel periodo di imposta anteriore a quello in corso al 9 aprile 2020.

La condizione per usufruire della sospensione dei versamenti di cui appresso è così stabilita:

  • per i soggetti ut supra A), è la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020, rispetto al mese di marzo 2019, e nel mese di aprile 2020, rispetto al mese di aprile 2019;
     
  • per i soggetti ut supra B), è la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020, rispetto al mese di marzo 2019, e nel mese di aprile 2020, rispetto al mese di aprile 2019.

La sospensione dei versamenti, rispettivamente per i mesi di aprile (per quanto dovuto relativamente al mese di marzo 2020) e di maggio (per quanto dovuto relativamente al mese di aprile 2020) 2020, riguarda i versamenti de:

  1. le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
     
  2. le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;

che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

  1. l’IVA;
  2. i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria.

I predetti versamenti sono stati sospesi anche per:

  • i soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ovvero del volume del fatturato o dei corrispettivi (tra i corrispondenti mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a quelli del 2019), nel periodo d’imposta precedente;
     
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa [Per questi soggetti, la sospensione riguarda i versamenti di cui alla lett. a), nonché quelli di cui alla lett. d), non essendo dovuti gli altri tributi];
     
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Alessandria, Asti, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, e che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, indipendentemente dal volume di ricavi e di compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente.

Quindi, l’art. 18, comma 7, del D.L. n. 23/2020, ha disposto che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Per i soggetti di cui all’Allegato A, restano sospesi i versamenti ut supra a), c) e d), sino al 16 settembre 2020 (Art. 61, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, confermato dall’art. 18, del D.L. n. 23/2020).

A quest’ultima data, il pagamento può essere effettuato, senza interessi o sanzioni in un’unica soluzione, ovvero, massimo in quattro rate mensili di pari importo, di cui la prima con scadenza 16 settembre e la quarta 16 dicembre 2020.

Infine, con riferimento al versamento del PREU (Prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773), e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020, gli stessi sono prorogati al 22 settembre 2020.

Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

 

I provvedimenti successivi

Art. 126, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – decreto Rilancio

L’art. 126, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto che i versamenti sospesi – per i soggetti ut supra A) e B), nonché per i soggetti 1), 2) e 3) – relativamente ai tributi ut supra a), b), c) e d), sono prorogati al 16 settembre 2020 in un’unica scadenza, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Si passa,ora, alla sospensione delle ritenute fiscali previste dall’art. 19, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella L. 5 giugno 2020, n. 40. Ebbene, detto art. 19, del D.L. n. 23/2020, aveva prorogato la sospensione dei versamenti di cui agli artt. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, su richiesta dei sostituiti d’imposta (soggetti che avrebbero dovuto subire la ritenuta fiscale ad opera dei sostituti d’imposta) che avessero:

  • il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
     
  • realizzato ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020;
     
  • conseguito ricavi e compensi nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, senza aver sostenuto, nel mese precedente, spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

La proroga consisteva nel versare le suddette ritenute d’acconto fiscali, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

L’eccezione verteva sul fatto che, del versamento della ritenuta, fosse esonerato il sostituto d’imposta, soggetto deputato naturalmente ad effettuare la ritenuta (al quale era dovuto il rilascio di specifico attestato ad opera del sostituito d’imposta, col quale quest’ultimo certificava di volersi avvalere della disposizione in commento: art. 19, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23).

Ad esempio, si supponga che l’impresa Alfa avesse maturato provvigioni per € 1.000, durante l’arco di tempo dal 17 marzo al 31 maggio 2020, nei confronti dell’impresa Beta.

L’impresa Alfa avesse:

  • il domicilio fiscale in Italia;
  • il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • durante il periodo d’imposta 2019, realizzato ricavi non superiori alla soglia di € 400.000;
  • nel mese precedente a quello di conseguimento di ricavi o compensi, non avesse sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Stante questa situazione, l’impresa Alfa che, in tempi normali, avrebbe subito quale sostituito d’imposta la ritenuta d’acconto del 20% su € 1.000, cioè la ritenuta d’acconto di € 200, ad opera del naturale sostituto d’imposta, l’impresa Beta:

  • rilascia, a quest’ultima, l’attestato di esonero dall’operare la ritenuta d’acconto, in virtù dell’art. 19, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23;
  • incassa € 1.000, invece di € 800;
  • avrebbe potuto versare, entro il 31 luglio 2020 (o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi), la ritenuta fiscale di € 200.

Ritornando all’art. 126, comma 2, del D.L. n. 34/2020, detto comma proroga anche i suddetti versamenti di ritenute fiscali al 16 settembre 2020, oppure consente di usufruire di una rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata da effettuarsi entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Infine…

L’art. 97, del D.L. di Agosto

L’art. 97, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, in vigore dal 15 agosto 2020, ha offerto un’opzione alle modalità di proroga di cui all’anzidetto art. 126, del D.L. n. 34/2020, consentendo al soggetto, in definitiva:

  1. o di saldare il debito tributario (rectius: i versamenti sospesi) entro il 16 settembre 2020, o di suddividerlo in quattro rate mensili di pari importo, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire dal 16 settembre 2020 per terminare il 16 dicembre 2020 (Ipotesi offerta dall’art. 126, del D.L. n. 34/2020);
     
  2. oppure di effettuare i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in ragione del 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante il versamento al massimo di 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima rata da effettuarsi entro il 16 settembre 2020 e la quarta il 16 dicembre 2020. Il saldo, pari all’altro 50% dei versamenti dovuti, può essere effettuato, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso un rateizzo da 2 a 24 rate mensili di pari importo, tenendo presente che la prima rata del rateizzo scelto decorra dal 16 gennaio 2021 (Ipotesi offerta dall’art. 97, del D.L. n. 104/2020).

L’ipotesi ut supra B. è alquanto insolita sia per quanto riguarda la ripartizione in due tronconi del pagamento del debito tributario che per quanto riguarda il numero di rate con il massimale di 24, ovvero rateizzo in due anni, senza sanzioni e interessi.

Le suddette ipotesi fanno sorgere spontaneamente i seguenti quesiti:

  • il debito tributario deve essere unificato tra le diverse imposte dovute, cioè supponendo di avere un debito di € 3.000 per IVA, di € 1.000, per ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, e di € 200, per ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il debito deve fondersi tra le varie imposte in maniera che, nell’esempio ipotizzato, si debba considerare il debito totale di € 3.200 (= € 3.000 + € 1.000 + € 200) e suddividerlo, nell’ipotesi A., ad esempio in 4 rate, in maniera che ogni rata sia pari ad € 800 (= € 3.200 : 4).
    Ritengo di no, in quanto sia l’art. 126, del L. n. 34/2020, che l’art. 97, del D.L. n. 104/2020, parlano di versamenti sospesi e non di coacervo di debiti tributari.
    Inoltre, si frappone al pagamento totalitario il buon senso di attribuire i versamenti al rispettivo codice tributario. Di conseguenza, nel caso prospettato, è opinione dello scrivente di ripartire in quattro rate le singole imposte dovute, cioè le singole rate dell’IVA devono essere pari a € 3.000/4; le singole rate della ritenuta sui redditi di lavoro dipendente devono essere pari a € 1.000/4; le singole rate relative alla ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono essere pari a € 200/4;
     
  • supponendo che il contribuente opti, nell’ipotesi A., di versare le imposte in 4 rate e, con il pagamento, ad esempio, della terza rata decida di togliersi il fardello delle imposte versando contestualmente la 3^ e 4^ rata, ovvero nell’ipotesi B. di pagare il 50% in 24 rate e, poi con il versamento, ad esempio, della 13^ rata, di saldare tutto il saldo dovuto (dalla 13^ alla 24^) ci possono essere delle conseguenze.
    E’ da escludersi secondo il noto motto che nel più (l’anticipo del pagamento) si trova il meno;
     
  • supponendo che il contribuente decida di pagare in 10 rate il 50% delle imposte dovute con decorrenza 16 gennaio 2021 e, successivamente, decida, ad esempio a partire dalla 6^ rata, di dilazionare le restanti 5 rate in 15 rate, l’Agenzia delle Entrate potrebbe addebitare interessi e sanzioni?
    Ritengo di no, in quanto la norma di legge consente che il pagamento possa essere effettuato al massimo in 24 rate, con la conseguenza che, nel caso ipotizzato, non avendo superato le 24 rate, né tanto meno l’importo di ciascuna rata (il più consistente importo delle prime 5 rate), ad avviso di chi scrive, non pregiudica né l’ammontare del debito né la quota di ogni rata.

 

Seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP

Il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta seguente a quello in corso al 31 dicembre 2019, è rimandato al 30 aprile 2021, nei confronti dei soggetti (Art. 98, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, che richiama l’art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 27 giugno 2020, pubblicato nella G.U. del 29 giugno 2020, n. 162):

  • per i quali sono stati approvati gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi nei limiti del tetto fissato, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione a cura del Ministro dell’economia e delle finanze;
     
  • che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi ISA;
     
  • che applicano il regime dei minimi (Art. 27, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111);
  • che adottano il regime forfetario (Art. 1, commi da 54 a 89 della L. 23 dicembre 2014, n. 190);
     
  • che partecipano a società, associazioni e imprese (Artt. 5, 115 e 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati più sopra).

La suddetta proroga è condizionata dal fatto che il contribuente ha subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020, rispetto al primo semestre dell’anno 2019.

 

Proroga riscossione coattiva

L’art. 68, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”, ha disposto che i termini dei versamenti, relativi alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché gli avvisi di pagamento (Artt. 29 e 30, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122), rientranti nell’arco di tempo 8 marzo – 31 agosto 2020 (termine del periodo di sospensione) sono prorogati e versati in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020 (Rectius: entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione).

Il suddetto art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, richiama l’art. 12, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, che, tra l’altro, precisa che l’eventuale sospensione dei termini di versamento comporta anche, per un analogo periodo di tempo, la sospensione dei termini stabiliti per gli adempimenti anche processuali, oltre che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

La suddetta sospensione si applica anche ai seguenti atti (Art. 68, comma 2, del D.L. n. 18/2020) di:

  • accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali (Art. 9, comma 3-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella L. 26 aprile 2012, n. 44);
     
  • espropriazione forzata, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3-bis, (Art. 9, comma 3-ter, del D.L. n. 16/2012);
     
  • addebito dell’aggio e delle spese relative alle procedure esecutive (Art. 9, comma 3-quater, del D.L. n. 16/2012);
     
  • riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento (Art. 9, comma 3-quinquies, del D.L. n. 16/2012);
     
  • dilazione del pagamento, dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione (Art. 9, comma 3-sexies, del D.L. n. 16/2012);
     
  • ingiunzioni emesse dagli enti territoriali (R.D. 14 aprile 1910, n. 639);
     
  • accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari (Art. 1, comma 792, della L. 27 dicembre 2019, n. 160).

Inoltre, l’art. 152, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77, ha sospeso, tra il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L.) e il 31 agosto 2020, gli obblighi di accantonamento risultanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e similari, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Stante questa situazione, l’art. 99, del D.L. n. 104/2020, ha posticipato il ripetuto termine finale di sospensione, fissato dai predetti provvedimenti di legge, nel 31 agosto 2020, con l’aggiornato termine finale del 15 ottobre 2020, con la conseguenza che il termine di pagamento è posticipato al 30 novembre 2020 (entro la fine del mese successivo al termine del periodo di sospensione).

Allegato A – Soggetti per i quali sono sospesi i versamenti decorrenti dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (Art. 61, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18)
  1. imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
     
  2. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
     
  3. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;
     
  4. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
     
  5. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
     
  6. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
     
  7. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
     
  8. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
     
  9. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
     
  10. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
     
  11. soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
     
  12. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
     
  13. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
     
  14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
     
  15. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
     
  16. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
     
  17. esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
     
  18. organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

 

Allegato B – Quadro sinottico della proroga del pagamento dei tributi e delle cartelle di pagamento

Si suppone che il periodo d’imposta precedente corrisponda all’anno solare 2019

Tributi, cartelle di pagamento, ecc. e periodo di omesso versamento

Condizioni per la proroga del versamento

Soggetti interessati

Modalità di proroga del versamento senza applicazione di sanzioni e interessi              

a) Le ritenute di cui agli artt. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), del D.P.R. 29/9/1973, n. 600;

 

b) le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;

 

c) l’IVA;

 

d) i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria.

 

(Versamenti dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020)

Soggetti con un ammontare di ricavi o compensi nell’anno 2019:

A) sino ad € 50 milioni:

– diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020, rispetto al mese di marzo 2019, e nel mese di aprile 2020, rispetto al mese di aprile 2019;

B) oltre € 50 milioni:

– diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020, rispetto al mese di marzo 2019, e nel mese di aprile 2020, rispetto al mese di aprile 2019.

 

– Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, secondo le condizioni di cui alla colonna (2);

– soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, a prescindere dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ovvero del volume del fatturato o dei corrispettivi, nel periodo d’imposta precedente;

– enti non commerciali, inclusi quelli del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti [Non sono vincolati alle condizioni della colonna (2)], che esercitano attività istituzionale non in regime d’impresa [la sospensione riguarda i versamenti di cui alla lett. a), nonché quelli di cui alla lett. d), della colonna (1) non essendo dovuti gli altri tributi];

– soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Alessandria, Asti, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, e che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, indipendentemente dal volume di ricavi e di compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente.

A) saldare i versamenti sospesi entro il 16 settembre 2020, o suddividerli in 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 settembre 2020;

B) versamenti ripartiti al 50% come segue:

– il primo 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o sino a 4 rate mensili uguali,  a decorrere dal 16 settembre 2020;

– il saldo, pari all’altro 50% dei versamenti dovuti, è effettuato sino a 24 rate mensili uguali,  a decorrere dal 16 gennaio 2021

Versamenti di cui sopra dovuti e non versati per i mesi di marzo e precedenti

Non è concessa alcuna proroga

Per tutti i soggetti

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Versamenti di cui sopra dovuti e non versati per i mesi di giugno e seguenti

Non è concessa alcuna proroga

Per tutti i soggetti

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Saldo IRAP 2019 e I° acconto IRAP 2020

Nessun versamento da effettuare

Tutti i soggetti (Art. 24, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77)

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II^ o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuta per il 2020

Il versamento è rimandato al 30 aprile 2021, se si è verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020, rispetto al primo semestre dell’anno 2019.

Soggetti:

– per i quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi sino al limite fissato, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione;

– che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi ISA;

– che applicano il regime dei minimi;

– che adottano il regime forfetario;

– che partecipano a società, associazioni e imprese.

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Cartelle di pagamento e avvisi di pagamento emessi tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020. Detto periodo di sospensione è stato ampliato al 15 ottobre 2020.

Nessuna condizione. Il versamento è prorogato al 30 novembre 2020.

Tutti i contribuenti.

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Se desideri approfondire ancora, puoi leggere: Rateizzazione cartelle dopo la proroga prevista dal Decreto sostegni

 

A cura di Salvatore Dammacco

20 agosto 2020