Fattura elettronica errata: come sistemare

Ecco le procedure da seguire in caso di fattura elettronica errata, a seconda del tipo di errore: operazione inesistente, errore formale, errore che incide nel regime impositivo.
Le cose si complicano se le parti non trovano una soluzione condivisa in relazione all’errore segnalato…

Come rimediare se si riceve una fattura elettronica errata

Nella maggior parte dei casi gli errori derivanti dall’emissione della fattura elettronica sono dovuti a distrazione più che ad una non corretta applicazione della norma; normalmente il cedente/prestatore, spesso a seguito di apposita segnalazione dell’acquirente, procede alla correzione della fattura errata, evitando così anche eventuali sanzioni.

La stessa Agenzia delle Entrate, nell’interpello n. 133 del 18 maggio 2020 (per errata indicazione della partita IVA), ha affermato che la procedura di regolarizzazione delle fatture necessita di una previa comunicazione dell’errore da parte del cessionario/committente al cedente/prestatore, affinché quest’ultimo proceda alla correzione mediante emissione di una nota di variazione, per eliminare o correggere la fattura errata, in ossequio al principio di correttezza e buona fede contrattuale.

Le cose, invece, si complicano se le parti non trovano una soluzione condivisa in relazione all’errore segnalato, in particolare in relazione alla ricezione di fatture elettroniche errate, nell’ambito di operazioni tra soggetti IVA.

L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC), con la norma di comportamento n. 209/2020, ha fornito sue indicazioni sui procedimenti che deve seguire chi riceve la fattura per non violare a sua volta la legge.

Situazioni di fattura elettronica errata

Vengono, in particolare, individuate 3 situazioni che si possono presentare, in relazione al tipo di irregolarità risultante, proponendo per ciascuna la procedura da seguire.

 

a) Inesistenza dell’operazione

Se la fattura ricevuta si riferisce ad un’operazione inesistente, sia oggettivamente (manca la cessione del bene e/o la prestazione del servizio) sia soggettivamente (è stata effettuata da un soggetto diverso rispetto a quello che compare sulla fattura), il cessionario/committente non deve fare nulla, dato che manca un rapporto giuridico sottostante tra le parti; quindi la fattura relativa ad operazioni inesistenti non va registrata nei registri IVA giacché fittizia.

 

b) Errata applicazione del regime impositivo

Se l’errore della fattura incide sul regime impositivo e sull’imposta, comportando l’applicazione di un’IVA inferiore a quella dovuta, come nei casi di:

  • esclusione dall’imposta in relazione a un’operazione assoggettata a IVA,
  • di non imponibilità o esenzione in relazione a operazione imponibile
  • o di applicazione all’imponibile di aliquota Iva inferiore a quella prevista dalla legge,

la fattura deve comunque essere registrata.

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 il destinatario della fattura irregolare è soggetto a una sanzione pari al 100% dell’imposta, con minimo di 250,00 euro; la sanzione non si applica se il destinatario, entro i successivi 30 giorni dalla registrazione della fattura, trasmette allo SdI un’autofattura per correggere l’errore, versando al contempo la maggiore Iva dovuta.

 

c) Errori e irregolarità che non incidono sulla determinazione dell’imposta

In tale situazione, dato che gli errori sono meramente formali (come nei casi, ad esempio, di errata descrizione dell’operazione, errata indicazione della partita Iva, ecc.), se il cedente non aderisce alla richiesta di emissione di nota di credito a storno, il cessionario/committente può regolarizzare gli errori tramite l’invio di autofattura allo SdI.

 

Codice convenzionale per regolarizzazione la fattura elettronica errata

storno fattura elettronicaPer la regolarizzazione dell’operazione, il cessionario/committente trasmette l’autofattura al SdI compilando, nel file fattura elettronica, il campo “TipoDocumento” con un codice convenzionale, riportato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento” (TD20 Autofattura) “e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.

 

Vincenzo D’Andò

21 agosto 2020

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico

 

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– Ravvedimento operoso per tardiva emissione della fattura elettronica – Risposta al volo
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