Fattura Elettronica: errata indicazione del soggetto che ha effettuato l’acquisto

Se il fornitore indica erroneamente nella fattura il numero di partita Iva di un altro soggetto, il sistema di Interscambio non procederà allo scarto del documento, ma recapiterà la fattura ad un soggetto diverso da quello che è stato effettivamente il destinatario delle prestazioni…

Commercialista Telematico - Software,ebook,videoconferenzeI CONTROLLI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO: LA CONSEGNA DELLA FATTURA AD UN SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO CHE HA EFFETTUATO L’ACQUISTO

Dal 1° gennaio prossimo entrerà in vigore l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico. La novità potrebbe evitare sin dall’origine una serie di errori con la possibilità, per il cedente, di modificare il documento prima ancora della relativa emissione.

E’ possibile, però, che si verifichino situazioni del tutto nuove, fino ad oggi molto improbabili. Sarà dunque necessario comprendere come i contribuenti possano far fronte a tali situazioni e correggere eventuali errori.

Le regole tecniche della fatturazione elettronica

Preliminarmente deve essere osservato come le regole tecniche aventi ad oggetto la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione siano diverse da quelle riguardanti la fatturazione verso professionisti ed imprese private. Nel primo caso la fonte normativa di riferimento è rappresentata dal DM 3 aprile 2013, n. 55. Invece l’emissione dei medesimi documenti nei confronti dei “privati” è disciplinata dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018 n. 89757/2018.

La Pubblica Amministrazione ha 15 giorni di tempo per “rifiutare” la fattura ricevuta senza precisare le ragioni del rifiuto. Invece i professionisti e le imprese private non possono mai rifiutare le fatture “recapitate” per il tramite del Sistema di Interscambio. L’eventuale annullamento richiederà l’emissione di una formale nota di variazione in diminuzione. Il documento dovrà essere emesso in formato digitale ed essere inviato tramite il Sistema di Interscambio.

L’impossibilità del rifiuto: la ricezione di fatture per le operazioni non effettuate

Le fatture elettroniche devono essere inviate al destinatario per il tramite del Sistema di interscambio. Viene effettuato, dunque, prima di tentare il recapito del documento, il controllo formale del file in formato XML.

Ad esempio, il predetto Sistema scarta la fattura elettronica qualora, ove sia stata apposta facoltativamente la firma digitale, il certificato di firma sia scaduto. Il documento viene altresì scartato se il codice fiscale o la partita Iva sono inesistenti. Invece non si verifica alcun scarto qualora la partita Iva sia cessata o la persona fisica, in possesso del codice fiscale, sia deceduta. L’anagrafe tributaria mantiene dunque traccia delle predette informazioni. Conseguentemente, nell’ipotesi di cessazione dell’attività o di decesso della persona fisica, il documento emesso è in grado di superare i primi controlli formali effettuati dal Sistema di Interscambio.

Deve però essere evidenziato come il Sistema non effettui alcun controllo di coerenza tra la partita Iva, il codice fiscale e gli altri dati identificativi del soggetto destinatario della fattura. Conseguentemente se il fornitore indica erroneamente nella fattura il numero di partita Iva di un altro soggetto, il sistema di Interscambio non procederà allo scarto del documento, ma recapiterà la fattura ad un soggetto diverso da quello che è stato effettivamente il destinatario delle prestazioni.

Operazioni non effettuate: l’annullamento della fattura

L’indicazione nella fattura emessa del numero di partita Iva di un altro contribuente rispetto all’effettivo acquirente/committente darà luogo alla consegna del documento ad un destinatario diverso. Il contribuente che riceverà per errore la fattura (destinata ad un altro) non sarà in grado di rifiutare il documento recapitato tramite il Sistema di interscambio.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito che la contestazione potrà avvenire solo tramite i canali tradizionali, come ad esempio via mail, via telefono, per posta, etc. Il destinatario, che ha ricevuto il documento riferito ad un’operazione di acquisto mai effettuata dovrà attivarsi chiedendo all’emittente una nota di variazione in diminuzione. Il documento dovrà essere emesso anch’esso in formato elettronico e dovrà essere inviato unicamente tramite il Sistema di Interscambio.

Nicola Forte

24 Dicembre 2018