Cosa fare quando non arriva la fattura elettronica: l'Autofattura Denuncia

A seguito dell’avvento della Fattura Elettronica sono cambiate le modalità di emissione dell’Autofattura Denuncia qualora il fornitore della merce o servizio non trasmetta il documento nei 4 mesi successivi alla data dell’operazione.
Spieghiamo quando e come emettere l’Autofattura Denuncia con un articolo e un mini-video del dott. Luca Salvetti.

Mancata ricezione della fattura elettronica

Affrontiamo il caso del mancato ricevimento della fattura di acquisto, situazione prevista dall’articolo 6 – comma 8 – del D.Lgs. 471/1997, e vediamo come si è modificata la normativa in considerazione dell’avvento della Fattura Elettronica.

 

Fattura elettronica non ricevuta: attenzione alla sanzione!

autofattura denuncia elettronicaNon tutti si preoccupano del ricevimento della fattura d’acquisto pensando (in maniera errata) che tanto una eventuale sanzione sarà a carico del venditore, di chi doveva emettere la fattura e non dell’acquirente. Ma questo assunto è completamente sbagliato!

La normativa prevede infatti che qualora si acquistino beni o servizi e non si riceva la fattura (oppure la fattura sia emessa ma in maniera non regolare) l’acquirente esercente attività d’impresa, professionale o artistica, sarà punito con una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, dell’I.V.A. (con un minimo di 250 €) se non si attiva per regolarizzare la situazione entro un certo tempo.

 

Autofattura denuncia: in caso di fattura elettronica non ricevuta o errata

I casi possibili sono due:

  • se la fattura non viene ricevuta entro 4 mesi dall’operazione il contribuente acquirente dovrà – entro i successivi 30 giorni – emettere un’autofattura e versare l’IVA;
     
  • se invece ha ricevuto una fattura irregolare dovrà – entro i 30 giorni successivi alla data di registrazione della fattura –  emettere un’autofattura e integrare il versamento dell’IVA.

 

Cosa fare quando non arriva la fattura: le novità della fatturazione elettronica

Prima dell’avvento della fattura elettronica le regole erano queste:

entro i 30 giorni successivi all’operazione il contribuente doveva emettere un’autofattura in duplice copia, provvedere la versamento dell’imposta mediante modello F24 con codice tributo 9399 e presentare all’ufficio competente l’autofattura, allegando anche la copia del versamento.

L’Agenzia delle entrate, verificata la correttezza, attestava la regolarizzazione del pagamento rilasciando una copia dell’autofattura.

 

Ora invece qualcosa è cambiato:

I termini non sono cambiati: il contribuente ha sempre 4 mesi di tempo dalla data di effettuazione dell’operazione per aspettare la fattura; ha ancora i successivi 30 giorni di tempo per emettere l’autofattura ma…

sono cambiate le modalità di emissione dell’autofattura!

L’autofattura dovrà essere emessa con tipo documento TD20; questo codice è da utilizzare solo ed esclusivamente per le autofatture-denuncia, non per altre situazioni.

  • nella sezione dati del cedente/prestatore dovranno essere inseriti i dati del fornitore.
  • nella sezione dati del cessionario/committente dovranno essere inseriti i dati del soggetto che emette e trasmette via S.D.I. il documento.
  • e nella sezione soggetto emittente dovrà essere utilizzato il codice CC ovvero Cessionario/Committente.

Prima di emettere la fattura si dovrà versare con modello F24 con codice tributo 9399 e successivamente si dovrà registrare il documento esclusivamente nel registro acquisti per poter recuperare l’IVA.

 

Esempio di autofatturazione

Merce pervenuta il 28/10/2019: ci sono 4 mesi di tempo per ricevere la fattura, quindi fino al 28/2/2020.

Qualora entro tale data la fattura non sia pervenuta, entro i 30 giorni successivi si dovrà versare l’IVA con modello F24, emettere l’autofattura e registrare il documento solo nel registro IVA.

N.B. per tenere sotto controllo la ricezione delle fatture nei termini previsti (e l’eventuale necessità di emettere autofattura), puoi ricorrere al nostro comodo foglio Excel Autofattura Denuncia!

 
Precisazione: come recuperare l’IVA?

Questa modalità è obbligatoria per legge e nella sostanza prevede un doppio versamento dell’IVA: normalmente, pagando l’acquisto effettuato, si sarà pagata l’IVA al fornitore e (in mancanza del ricevimento della fattura) l’IVA sarà versata una seconda volta all’Agenzia delle Entrate.

Per recuperare l’IVA pagata al fornitore ne andrà chiesta la restituzione e qualora ciò non avvenga sarà necessario instaurare una causa.

 

Se desideri approfondire ancora, ti segnaliamo: Cessione gratuita con autofattura

 

Ecco un breve video di spiegazione dell’autofattura denuncia.

 

 

31 ottobre 2019

A cura di Luca Salvetti

 

Puoi anche scaricare le slides in PDF con la spiegazione dell’autofattura denuncia!

 

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