Dal primo gennaio 2021, in sede di emissione di autofattura per cessione gratuita occorre utilizzare il codice “TD27” – Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa – come da versione 1.6.1 delle specifiche tecniche. L’indicazione della tipologia di documento consente di evitare che l’autofattura, quando ricevuta dal SdI, sia inserita tra le fatture in acquisto.
Cessione gratuita con autofattura: normativa e prassi di riferimento
In termini generali, costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano il trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
Con specifico riferimento al regime delle vendite effettuate a titolo gratuito si può osservare come esso differisca a seconda della tipologia del bene destinato ad essere omaggiato.
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 n. 4, D.P.R. 26/10/197, n. 633, costituiscono cessioni di beni, soggette ad Iva, le vendite gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività dell’impresa, a meno che l’imposta non sia stata detratta a monte (ex art. 19-bis, comma 1, lettera h) D.P.R. n. 633/72).
Pertanto, la cessione gratuita di un bene prodotto o commercializzato (per esempio il negozio di telefonia che regala un I-phone), considerato che la rivalsa non è obbligatoria [1] ai sensi dell’art. 18, comma 4, D.P.R. n. 633/72, può assolvere l’iva, così come chiarito dalla C.M. 27/04/1973, n. 32, parte VI, attraverso due soluzioni alternative:
- emettere una autofattura per singola operazione di cessione o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese con l’indicazione del valore (prezzo di acquisto o di costo) dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre all’inserimento della dicitura <Autofattura per omaggi>;
- annotazione in un apposito <Registro degli omaggi> ex art. 39, D.P.R. n. 633/72, dell’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote.
Al contrario, non devono essere considerate cessioni di beni rilevanti ai fini dell’applicazione del tributo, rimanendo quindi escluse dall’obbligo di fatturazione:
- le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad 50 euro (la disciplina riguarda normalmente gli omaggi natalizi o pasquali, ad esempio, il negozio di abbigliamento che omaggia un cliente con una cesta di vini);
- ovvero, più in generale, le cessioni per le quali non sia stata operata la detrazione all’atto dell’acquisto [2].
Per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni, la cessione gratuita di beni è sempre non soggetta ad Iva, (C.M. 30/04/1980, n. 20, prot. n. 270516); sia quando trattasi di beni di costo unitario superiore a 50 euro, sia quando ad essere venduti sono beni il cui costo unitario è pari o inferiore a 50 euro. Muta, invece, a seconda del valore del bene ceduto