Cessione gratuita con autofattura: normativa e prassi di riferimento
In termini generali, costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano il trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
Con specifico riferimento al regime delle vendite effettuate a titolo gratuito si può osservare come esso differisca a seconda della tipologia del bene destinato ad essere omaggiato.
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 n. 4, D.P.R. 26/10/197, n. 633, costituiscono cessioni di beni, soggette ad Iva, le vendite gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività dell’impresa, a meno che l’imposta non sia stata detratta a monte (ex art. 19-bis, comma 1, lettera h) D.P.R. n. 633/72).
Pertanto, la cessione gratuita di un bene prodotto o commercializzato (per esempio il negozio di telefonia che regala un I-phone), considerato che la rivalsa non è obbligatoria [1] ai sensi dell’art. 18, comma 4, D.P.R. n. 633/72, può assolvere l’iva, così come chiarito dalla C.M. 27/04/1973, n. 32, parte VI, attraverso due soluzioni alternative:
- emettere una autofattura per singola operazione di cessione o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese con l’indicazione del valore (prezzo di acquisto o di costo) dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre all’inserimento della dicitura <Autofattura per omaggi>;
- annotazione in un apposito <Registro degli omaggi> ex art. 39, D.P.R. n. 633/72, dell’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote.
Al contrario, non devono essere considerate cessioni di beni rilevanti ai fini dell’applicazione del tributo, rimanendo quindi escluse dall’obbligo di fatturazione:
- le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad 50 euro (la disciplina riguarda normalmente gli omaggi natalizi o pasquali, ad esempio, il negozio di abbigliamento che omaggia un cliente con una cesta di vini);
- ovvero, più in generale, le cessioni per le quali non sia stata operata la detrazione all’atto dell’acquisto [2].
Per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni, la cessione gratuita di beni è sempre non soggetta ad Iva, (C.M. 30/04/1980, n. 20, prot. n. 270516); sia quando trattasi di beni di costo unitario superiore a 50 euro, sia quando ad essere venduti sono beni il cui costo unitario è pari o inferiore a 50 euro. Muta, invece, a seconda del valore del bene ceduto, il regime d