Esaminiamo la disciplina di riferimento ed alcuni casi pratici emersi dalla prassi quotidiana.
Le note di variazione in diminuzione: disciplina di riferimento
Le variazioni in diminuzione vanno documentate, da parte del cedente o prestatore, con l'emissione di una nota di credito a favore del cessionario o committente per l'importo corrispondente alla variazione, oltre all’imposta.
Il cliente contesta la fattura e, una volta che il fornitore riconosce la non conformità del prodotto o della fornitura, riceve la nota di credito.
Secondo quanto previsto dal comma secondo dell'articolo 26, D.P.R. 26/10/1972, n. 633, infatti un'operazione per la quale è stata emessa fattura, successivamente alla sua registrazione, viene meno in tutto o in parte, o diminuisce l'imponibile o l'Iva relativa, il cedente del bene (ad es. bene finito) o il prestatore del servizio (ad es. servizi dipendenti da contratto di appalto) può effettuare una variazione in diminuzione dell'Iva precedentemente fatturata e portare in detrazione la diminuzione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 633/1972.
Ricordiamo che, per il cedente o prestatore, la variazione in diminuzione è una facoltà, ma, se questi la effettua, l'acquirente ha l'obbligo di eseguire la corrispondente rettifica (C.M. 9/08/1975, n. 27).
Da un punto di vista operativo, per la redazione della nota di accredito non sono previsti specifici requisiti, se non quelli previsti dalla prassi in materia di fatturazione elettronica (modello XML) pertanto essa assume l'aspetto di una fattura (si utilizza lo stesso modulo delle fatture e si sostituisce la dizione "fattura" con "nota di credito" o similare).
La nota