Cassa integrazione, agevolazioni, licenziamenti nel DL 104 – Decreto di agosto

Cassa integrazione e altro nel Decreto Agosto in materia di lavoro; riassumiamo brevemente alcune delle principali disposizioni.

Le prime segnalazioni delle novità in materia di lavoro contenute nel Decreto Legge 104 del 14/8/2020 (clicca QUI per scaricare il testo integrale dalla G.U.).

Il Decreto Agosto dedica tutto il capo I – articoli da 1 a 26 – alle disposizioni in materia di lavoro, riassumiamo brevemente alcune delle principali disposizioni.

Trattamenti di cassa integrazione (art.1)

Proroga per una durata di 9 settimane con decorrenza dal 13/7/2020 e da utilizzarsi entro il 31/12/2020 di: cassa integrazione ordinaria, Fis, cassa integrazione in deroga e cassa integrazione da enti bilaterali. Queste prime 9 settimane non richiedono all’azienda (datore di lavoro) alcun specifico requisito o adempimento;

Terminate interamente le predette nove settimane, possono essere richieste ulteriori nove settimane, da collocarsi sempre entro il 31/12/2020. In merito a queste ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve però rispondere a specifici adempimenti e requisiti:
a) versamento di un contributo addizionale del 9% della retribuzione per le ore di lavoro utilizzate nell’ambito della cassa integrazione, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato, raffrontando il primo semestre 2020 al primo semestre 2019, inferiore al 20%;
b) versamento di un contributo addizionale del 18% della retribuzione per le ore di lavoro utilizzate nell’ambito della cassa integrazione, per i datori di lavoro che NON hanno avuto una riduzione del fatturato raffrontando il primo semestre 2020 al primo semestre 2019;
c) contributo addizionale non dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato, sempre primo semestre 2020/ primo semestre 2019, pari o superiore al 20%;
d) contributo addizionale non dovuto dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 01/01/2019
– le domande di cassa integrazione devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza , entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e cmq, in fase di prima applicazione, entro il 30/9/2020.


E
sonero dal versamento contributi INPS per aziende che non richiedono trattamenti di Cassa Integrazione (art.3)

Ai datori di lavoro privati che NON richiedono trattamenti di cassa integrazione e che abbiano già fruito nei mesi di Maggio e Giugno 2020, di trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31/12/2020. Ciò nel valore massimo del doppio delle ore di cassa integrazione fruite nei predetti mesi di Maggio e Giugno 2020 (esclusi dalla disposizione i premi dovuti all’INAIL).

Ai datori di lavoro che beneficiano di questa disposizione, si applica il divieto di Licenziamento.
Questa disposizione è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea.


Esonero dal versamento di contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (art.6)

Fino al 31/12/2020 ai datori di lavoro che assumono successivamente al 15/8/2020 lavoratori subordinati a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di sei mesi dall’assunzione e nel limite massimo di € 8.060,00 su base annua (valore da riparametrare su base mensile).
L’esonero non vale: per assunzione di apprendisti, contratti di lavoro domestico e sono altresì esclusi le assunzioni con lavoratori che abbiano avuto già un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
L’esonero vale: anche nei casi di trasformazione di contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato sempre attuato in data successiva al 15/08/2020.


Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel setore turistico e degli stabilimenti termali (art.7)

Fino al 31/12/2020 ai datori di lavoro che assumono dal 15/08/2020 lavoratori subordinati a tempo determinato o con contratto stagionale nel settore del turismo e comunque sino ad un massimo di tre mesi, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. In caso di conversione di tale contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, si applica l’esonero contributivo di cui al punto precedente.
L’eficacia della presente disposizione è subordinata ad autorizzazione della Commissione Europea.


In materia di licenziamenti

L’art.14 è ancora da comprendere bene, ma sembra di poter affermare che le aziende che hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale emanati a decorrere dal 17/3/2020, data di entrata in vigore del DL 18/2020, ad oggi comprendendo anche la 9+9 settimane di cui al DL 104/2020, possono attuare interruzione del rapporto di lavoro subordinato per giustificato motivo oggettivo. In pratica prima occorre utilizzare tutte le settimane di integrazione salariale proposte da tutti i decreti emanati nel periodo emergenziale, finite le settimane di cassa integrazione previste si può procedere con il licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo.

Conseguentemente, tale procedura di licenziamento è preclusa per tutte le aziende che NON hanno integralmente fruito di detti trattamenti. Tali aziende però possono comunque attuare un licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo in contesto di:
a) cessazione dell’attività dopo avere messo in liquidazione l’azienda, semprechè non si configuri una cessione dell’azienda o di un ramo della stessa;
b) accordo di conciliazione aziendale in sede protetta.

 

Potrebbe interessarti:

Il periodo di CIG e la maturazione del TFR

Licenziamento per GMO durante l’emergenza: spetta la NASpI, ma attenzione agli obblighi

 

In merito al “Decreto Agosto” vedi gli argomenti trattati >>>

 

18 agosto 2020

Maurizio Falcioni