Cartelle di pagamento e altre riscossioni coattive prorogate al 15/10/2020

Il Decreto Agosto proroga dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali.

Proroga riscossioni coattive al 15 ottobre 2020

L’articolo 99 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) proroga dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali.

Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi a seguito delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 la cd. “decadenza lunga” del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall’agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive.

Infine, la norma proroga al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione e degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.
Più in dettaglio, la disposizione in esame interviene sull’articolo 68, commi 1 e 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia) e sull’articolo 152, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio).

L’articolo 68 del decreto-legge Cura Italia, al comma 1, aveva sospeso i termini scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 per il versamento di somme derivanti da riscossioni coattive quali quelle da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prevedendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Successivamente l’articolo 154 del decreto Rilancio ha modificato il comma 1 dell’articolo 68, differendo dal 31 maggio al 31 agosto 2020 i predetti termini di sospensione.

Si perde la rateizzazione se non si pagano 10 rate, anche non consecutive

L’articolo 154 del decreto Rilancio ha introdotto altresì il comma 2-ter all’articolo 68 per chiarire che, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge si determinano in caso di mancato pagamento di dieci – anziché cinque – rate, anche non consecutive.

Con le modifiche in esame, che intervengono in primo luogo sui richiamati commi 1 e 2-ter dell’articolo 68 del decreto Cura Italia, sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, che devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

31 agosto 2020

Vincenzo D’Andò

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico

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