Avviso di addebito Inps a seguito di accertamento tributario

di Claudio Sabbatini

Pubblicato il 26 agosto 2020

La questione oggetto della presente analisi è l’individuazione del rapporto tra l’avviso di addebito (emesso dall’Inps per il recupero di contributi) e l’avviso di accertamento fiscale (emesso dall’Agenzia delle Entrate) e, di conseguenza, il rapporto tra il processo tributario e quello del lavoro.

avviso inps accertamento tributarioI contributi Inps spesso (es. quelli dovuti da artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS, ma lo stesso accade per i soggetti iscritti alla Gestione separata) sono legati, quanto all’ammontare dovuto, al reddito determinato ai fini fiscali.

Sul punto la giurisprudenza pare costante (nel ritenere che l’istituto di previdenza debba attendere la definitività della pretesa fiscale), ma l’Inps insiste nell’avanzare la richiesta di contributi anche in assenza di una pronuncia definitiva circa l’esito del contenzioso fiscale.

L’INPS ritiene che l’esecuzione può essere sospesa solo se l’Agenzia delle Entrate produce - su richiesta del contribuente - una attestazione di sgravio, totale o parziale, dell’importo oggetto di addebito (Messaggio Inps n. 3891/2007).

(Per approfondire..."Sospensione facoltativa del giudizio previdenziale" di Isabella Buscema)

 

Avviso di addebito INPS e accertamento unificato: ricostruzione normativa

È noto che, a seguito dell’introduzione nell’ordinamento dei cd. “accertamenti unificati” ad opera dei d.lgs. n. 241 e n. 462 del 1997[1], è stato disposto che l’Agenzia delle Entrate, dopo aver emanato il proprio avviso di accertamento, debba trasmettere le informazioni raccolte all’INPS, il quale procede, conseguentemente, sulla base dei dati cosi ricevuti dall’Agenzia delle Entrate, al recupero di tali crediti.

In particolare, l’INPS può richiedere al contribuente il pagamento dei maggiori contributi accertati dall’Amministrazione finanziaria, nell’ipotesi in cui, con l’atto di accertamento, emergano maggiori redditi ai fini fiscali, che comportino il superamento della soglia del reddito minimale, ai fini previdenziali.

L’INPS, sulla base dei dati ricevuti dall’Agenzia delle Entrate, procede al recupero dei crediti previdenziali, dapprima con iscrizione a ruolo ex D.Lgs. n. 46/1999 e, a far data dall’1gennaio 2011, con la emissione e notifica di un “avviso di addebito” avente efficacia di titolo esecutivo, atto oggetto del presente giudizio.

Di conseguenza, le disposizioni relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall’Agenzia delle Entrate in base alla dichiarazione dei redditi.

 

L'avviso di addebito INPS sostituisce l'iscrizione a ruolo

L’avviso di addebito INPS, come si desume dall’art. 30, D.L. 78/2010, sostituisce di fatto “l’iscrizione a ruolo” e la “cartella”, delle quali assume le funzioni di formazione del titolo esecutivo per la riscossione del credito.

Tale sostituzione emerge chiaramente dal comma 14 dell’art. 30 D.L. 78/2010, laddove si prevede che

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