L'accertamento induttivo si deve basare su campionamenti attendibili

Il margine deve essere calcolato su un campione attendibile di fatture e devono anche essere indicati i criteri di individuazione del campione.

campionamenti attendibili
Stop all’accertamento induttivo che contesta le percentuali di ricarico se non ben documentate.

La Corte di cassazione si è occupata di una controversia nata dalla notifica di un avviso di accertamento basato sugli studi di settore, dopo avere esperito la fase del contradditorio, che contestava l’incoerenza dell’indice di durata delle scorte e l’indicazione di ricavi per manodopera inferiori ai costi dei dipendenti.

Emergeva poi, in fase di appello, oltre alla perdita civilistica, una redditività dichiarata pari solo 0,40%.

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La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione al fisco accettando la sua tesi in base alla quale la scarsa reddittività dichiarata dal contribuente contrasta con i criteri di ragionevolezza e di economicità della gestione imprenditoriale dell’azienda.

L’accertamento è stato, infine, “smontato” dalla Corte di cassazione che con l’ordinanza n. 15589 del 22 luglio 2020 ha colto l’occasione per riepilogare i criteri da rispettare anche a tutela dello stesso contribuente, nelle ipotesi di accertamento induttivo basato sulle percentuali di ricarico.

L’ordinanza in questione ha accolto la tesi difensiva esposta dal contribuente in relazione ad un accertamento induttivo svolto attraverso la determinazione di una percentuale di ricarico, ritenuta dai Giudici di Legittimità non consona rispetto alle regole che devono ispirare gli accertamenti di natura statistica/induttiva.

 

Accertamento induttivo e campionamenti attendibili

I giudici di legittimità, a tal fine, hanno osservato che in tema di rettifica della dichiarazione IVA, la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve avvenire adottando un criterio che sia:

  1. coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame;
  2. applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato;
  3. fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni.

Nel caso di specie, invece, il margine è stato calcolato su un campione non attendibile di fatture di vendita (9 su 1.566), rispetto alle quali non sono stati indicati i criteri di individuazione del campione.

Peraltro, non è stato tenuto conto che il dato potrebbe essere falsato dalla indicazione di un diverso e minore numero di lavoratori impiegati nella specifica attività caratteristica relativamente alla quale è stato operato il suddetto calcolo.

Viene, infine, evidenziato dalla massima che il tutto prescinde dalla circostanza che la contabilità dell’imprenditore risulti formalmente regolare.
Il contribuente ha potuto cosi ottenere giustizia tributaria, con sentenza del giudice di appello cassata.

 

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A cura di Vincenzo D’Andò

Venerdì 7 agosto 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico