come avviene la ricostruzione dei ricavi tramite le percentuali di ricarico? Un approfondimento di 8 pagine che illustra come viene previsto il calcolo delle percentuali di ricarico da parte della giurisprudenza di Cassazione; l’articolo prevede esempi pratici di calcolo ed utili suggerimenti per la difesa del contribuente
Nel caso in cui l’Ufficio proceda ad accertare ex art. 39, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 600/1973, maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale, attraverso l’applicazione delle percentuali di ricarico medio ponderato, gli stessi devono essere liquidati:
a) applicando detta percentuale sul costo del venduto quale accertato nei confronti dell’impresa;
b) sommando l’importo così ottenuto (margine di guadagno) al predetto costo del venduto accertato;
c) detraendo dall’importo così ottenuto (ricavi accertati) i ricavi dichiarati dall’impresa o comunque accertati sulla base della sua contabilità.
Questi i principi fissati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 19213 del 2017.
La sentenza n. 19213 del 2 agosto 2017
La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto parzialmente l’appello del contribuente, ritenendo legittimo l’accertamento emesso dall’Ufficio all’esito di una verifica fiscale, rideterminandone tuttavia l’importo calcolato, ottenuto applicando una percentuale media ponderata di ricarico al costo del venduto accertato.
Secondo i giudici di seconde cure (quando l’Ufficio opera una ricostruzione in base all’art. ex art. 39, c. 1, lett. d, del D.P.R. n. 600/1973) la rettifica che si ottiene
“non può andare oltre la differenza fra il prezzo di vendita e quello di acquisto, ovvero tra i corrispettivi ricavati e i costi necessari alla loro produzione, atteso che il relativo importo segna il limite massimo del profitto configurabile in tali operazioni”.
Seguiva ricorso per Cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che contestava la metodologia seguita dai giudici regionali dal momento che gli stessi avevano
“quantificato i maggiori ricavi della contribuente nella indicata misura di Euro 198.000,00 utilizzando l’importo – tra l’altro arrotondato in diminuzione – scaturito dall’applicazione della accertata percentuale di ricarico medio ponderato del 16% al pure accertato costo del venduto di Euro 1.241.748,00: importo invece costituente null’altro che il margine di guadagno conseguito dall’impresa in base alla ricostruita percentuale di ricarico”.
Con la pronuncia in esame i Supremi giudici, accogliendo il ricorso dell’Ufficio, hanno rilevato un error in iudicando da parte della CTR
“per aver identificato l’oggetto della rettifica cui è legittimato l’Ufficio in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, non nei maggiori ricavi emersi dalla verifica fiscale – pari alla differenza tra quelli induttivamente determinati dai verificatori in complessivi Euro 1.440.427,68 (applicando, sul costo del venduto accertato in Euro 1.241.748,64, la percentuale di ricarico media ponderata del 16%) e quelli invece dichiarati dalla contribuente (pari a Euro 976.919,73) – ma nel solo guadagno netto costituito dal ricarico (nella predetta percentuale del 16%) applicato sul costo del venduto accertato, così in pratica azzerando l’effetto evasivo d’imposta comunque derivante (specie a fini Irap e Iva) dalla dichiarazione di ricavi inferiori a quelli effettivamente accertati”.
Esemplificando il tutto:
ricavi dichiarati dal contribuente € 976.919,73
costo del venduto accertato € 1.241.748,64
percentuale di ricarico media ponderata 16%
METODO ERRATO
costo del venduto accertato € 1.241.748,64 x
percentuale di ricarico media ponderata 16% =
maggiori imponibili € 198.679,78
METODO CORRETTO
costo del venduto accertato € 1.241.748,64 x
percentuale di ricarico media pon