Sanzioni per la ritardata emissione di una fattura

L’Agenzia Entrate ha chiarito che nonostante il periodo emergenziale che stiamo vivendo, la fattura deve essere comunque emessa. A quali sanzioni si va incontro in caso di ritardata emissione?

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A quali sanzioni si può andare incontro in caso di ritardata emissione di fattura?

Le fatture differite, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. a) del DPR 633/1972, devono essere inviate allo SDI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e dove un documento idoneo (solitamente il documento di trasporto) attesta la consegna o la spedizione.

Diversamente, le fatture immediate devono essere trasmesse entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

In base alle specifiche tecniche 1.6, adottabili già dal prossimo 01.10.2020 e che saranno invece obbligatorie a partire dal prossimo anno, le fatture differite devono essere identificate attraverso il codice TD24.

La Circolare 8/E/2020 ha chiarito che nonostante il periodo emergenziale che stiamo vivendo, la fattura deve essere comunque emessa, in relazione alla detrazione dell’Iva e alla deducibilità del costo che da essa derivano.

È bene inoltre ricordare che, mentre per gli atti destinati all’Amministrazione finanziaria vale la regola che, se l’adempimento cade di sabato o in un giorno festivo, può essere rinviato al primo giorno successivo, la fattura è invece destinata alla controparte per poter esercitare la detrazione e la deduzione degli importi e quindi non segue la stessa regola.

 

Sanzioni per ritardata emissione di fattura elettronica

Violazione

Sanzione

  • Obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’Iva o all’individuazione di prodotti determinati;
     
  • Nei documenti o nei registri, viene indicata un’imposta inferiore a quella dovuta

Dal 90 al 180% dell’imposta.  Se la violazione non ha comportato modifiche sulla liquidazione del tributo, la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000

  • Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, DPR. 633/1972

Compresa tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.  Se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, la sanzione va da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 2.000

  • mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali;
     
  • omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali

100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato.

Se non si rilevano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punibile con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000

Vediamo nella seguente tabella, le sanzioni previste per la mancata o tardiva emissione della fattura.

Nel caso in cui la sanzione fosse espressa in percentuale, la sanzione applicabile è comunque minimo 500 euro, mentre si applica solamente una volta la sanzione nel caso in cui si violino più obblighi con riguardo alla documentazione o alla registrazione della stessa operazione.

 

Regolarizzazione in caso di ritardata emissione di fattura elettronica

La tardiva emissione della fattura può essere regolarizzata attraverso il ravvedimento operoso, versando la sanzione ridotta pari a:

  • 1/9 del minimo se si provvede a regolarizzare gli errori e le omissioni entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore o nel caso in cui si regolarizzi l’omissione e l’errore commesso in dichiarazione entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
     
  • 1/8 del minimo se si regolarizza l’errore o l’omissione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o entro un anno dall’omissione o dall’errore se non è prevista dichiarazione periodica.

 

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A cura di Alberto De Stefani e Gianfranco Costa

Mercoledì 8 luglio 2020