Il caso oggetto di studio di una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate si presta a chiarire un’ipotesi di realizzo controllato in presenza di azioni proprie.
Il regime del realizzo controllato opera, nei conferimenti di partecipazioni in società, escludendo l’emersione di maggiori valori imponibili se alle partecipazioni o quote ricevute dal conferente viene attribuito lo stesso valore delle voci di patrimonio netto formate dalla conferitaria per effetto dell’operazione.
In questo genere di operazioni, in particolare ai fini del requisito dell’acquisto o integrazione del controllo della società scambiata in capo alla conferente, una criticità può essere costituita dal possesso di azioni proprie da parte della società scambiata (le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento).
In tale situazione, infatti, è necessario verificare se la percentuale che assicura il controllo della società scambiata debba essere calcolata “al lordo” delle azioni proprie, ovvero “al netto” delle stesse, cioè sulla sola parte del capitale della scambiata rappresentato da azioni “libere”.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 135 del 20.05.2020, ha chiarito che il possesso di azioni proprie (appunto in capo alla scambiata) non assume rilevanza ai fini della verifica del predetto requisito del controllo di diritto (pertanto, il requisito del controllo si considera sussistente quando la conferitaria acquisisce la maggioranza delle azioni della scambiata rispetto all’intero capitale di tale società).
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L’art. 177, comma 1, del TUIR, stabilisce che la permuta, mediante la quale le società di capitali o gli enti commerciali residenti acquistano o integrano una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in un’altra società di capitali od ente commerciale residente, attribuendo ai soci di quest’ultimo proprie azioni, “non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio”.
L’eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale di cui all’art. 87 (pex) e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
Il successivo comma 2 dell’art. 177 richiamato stabilisce invece che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società (c.d. “scambiata”) ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo, “sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.
Per effetto di questi particolari regimi, quindi, non emergono quei componenti di reddito (plusvalenze e minusvalenze) che altrimenti si genererebbero, dovendo seguire le regole di cui all’art. 9 del TUIR (realizzo al valore normale).
Soggetti partecipanti all’operazione
L’ipotesi di cui al predetto comma 2 dell’art. 177 (scambio di partecipazioni tramite conferimento in regime di realizzo controllato) viene spesso affrontato dalla prassi in modo “omogeneo” rispetto alla fattispec