Le nuove regole per crediti maturati nel corso del 2019: vediamo i requisiti necessari per utilizzare in compensazione importi superiori a 5mila euro.
Compensazioni crediti fiscali: nuove regole
Precedente normativa fino alla data del 31/12/2019
Ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Irap, come noto, le compensazioni di crediti fiscali poteva avvenire sin dal primo giorno successivo alla chiusura dell’esercizio (quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con anno solare, dal 1° gennaio), senza dover sottostare alle limitazioni esistenti in materia IVA, laddove nel caso di crediti superiori a 5 mila euro, la compensazione è ammessa solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Nuove regole, in vigore da 1/1/2020 per compensazioni crediti fiscali maturati nel corso del 2019
L’articolo 3, del decreto legge 124/2019, nella versione convertita in legge dispone i seguenti requisiti necessari al fine di poter utilizzare in compensazione, con il modello F24, i crediti relativi alle suddette imposte dirette e sostitutive per importi superiori a 5mila euro:
- obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
- attesa di 10 giorni (dopo la presentazione della dichiarazione o dell’stanza da cui il credito emerge);
- obbligo di presentare l’F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva. Quest’ultimo requisito si applica anche alle compensazioni di crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (come ad esempio i rimborsi da modello 730).
In sostanza il Legislatore ha esteso il meccanismo già previsto per l’IVA anche agli altri comparti impositivi e pertanto nel 2020 i crediti del 2019 sono liberamente utilizzabili solo fino all’importo di 5 mila euro.
Secondo quanto disposto dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 241/1997, il modello F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero ossia “nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate”;
Quindi per le compensazion di crediti fiscali superiori a 5.000 euro occorre prima presentare la dichiarazione, con apposizione del visto di conformità (salvo il regime premiale ISA), e attendere 10 giorni dalla dichiarazione medesima.
In caso contrario le compensazioni saranno considerate indebite, gli F24 saranno scartati, con la conseguenza di veder considerati omessi i relativi versamenti (oltre alle sanzioni che scatteranno in riferimento ai modelli F24 prodotti).
Esclusi dalla nuova normativa i crediti scaturiti nell’anno d’imposta 2018 eventualmente non ancora utilizzati, a condizione che lo siano entro il 30/11/2020, termine entro il quale è necessario presentare la dichiarazione 2019.
Questi aspetti sono stati meglio trattati in questo articolo: Le compensazioni fiscali orizzontali dal 2020
Aspetti sanzionatori
Oltre al recupero dell’imposta indebitamente compensata e alle sanzioni e interessi, sono state introdotte anche specifiche sanzioni riferite alle deleghe prodotte in violazione alle disposizioni: per ciascun F24 erroneamente compensato viene prevista una sanzione pari al 5% dell’importo contenuto nella medesima delega (se comunque tale importo non supera 5.000 euro), passandosi ad una sanzione fissa di 250 euro per importi superiori a 5.000, per ciascuna delega.
Commercialista telematico
Mercoledì 8 luglio 2020