Mentre le compensazioni verticali non sono soggette a limitazioni, sulle compensazioni orizzontali si sono addensate le modifiche di questi ultimi anni per contrastare le indebite compensazioni e, quindi, le evasioni d’imposta.
Compensazioni fiscali orizzontali: la normativa
La normativa sulle compensazioni fiscali orizzontali delle imposte ha subito sostanziali modifiche in questi ultimi anni.
Qual è la situazione a partire dal 2020?
Si premette che la compensazione può essere di:
- natura verticale, quando la stessa è effettuata nell’ambito della stessa imposta. Il credito IVA riveniente dall’anno precedente, ovvero dalla liquidazione periodica precedente, che viene compensato rispettivamente con il debito IVA del I mese dell’anno successivo ovvero con la successiva liquidazione periodica della stessa imposta.
E, ancora, il credito IRPEF dell’anno precedente che è compensato con l’acconto dell’IRPEF dovuto per l’anno in corso;
- di natura orizzontale o esterna, quando attiene alla compensazione tra imposte diverse. Il caso tipico è la compensazione tra il credito dell’IVA e quello delle imposte sul reddito e/o le compensazioni con il debito tributario relativo alle ritenute fiscali operate sui pagamenti effettuati ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi.
Mentre le compensazioni verticali non sono soggette a limitazioni, proprio sulle compensazioni orizzontali si sono addensate le modifiche di questi ultimi anni per contrastare le indebite compensazioni e, quindi, le evasioni d’imposte.
Pertanto, su queste ultime compensazioni è indirizzato il presente lavoro.
Limiti delle compensazioni fiscali orizzontali
I limiti alle compensazioni dei crediti di imposta (e dei contributi) partono da € 1 e presentano il tetto di € 700.000, che, come dice la Risposta del 10 marzo 2016, n. 5-08067, data alla Camera dei Deputati chiaramente, fa riferimento a "ciascun anno solare”.
Detto limite, si precisa, è anche rimborsabile ai soggetti intestatari di conto fiscale (Circ. dell’Agenzia delle Entrate del 3 settembre 1998, n. 211).
Gli stessi limiti, inferiore e superiore, riguardano il totale delle imposte compensate durante l’anno e non riguardano ogni singolo tributo.
Secondo il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 28 agosto 2018, punto 1.1, le deleghe di pagamento (modelli F24) che presentano profili di rischio sono selezionate, utilizzando criteri riferiti a:
- tipologia dei debiti pagati;
- tipologia dei crediti compensati;
- coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
- pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, su cui mi soffermo di seguito.
Si rimanda al precedente articolo “L’indebita compensazione comprende i debiti previdenziali?”, pubblicato su questa Rivista il 28 ottobre 2019, dove si esamina la sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. III, del 3 ottobre 2018, n. 43627, che ha escluso che il reato di indebita compensazione possa riguardare i debiti previdenziali, in quanto il titolo del decreto attiene ai debiti tributari.