L’indebita compensazione non comprende i contributi previdenziali?

di Salvatore Dammacco

Pubblicato il 28 ottobre 2019

Un recente orientamento giurisprudenziale minoritario esclude che il reato di indebita compensazione possa riguardare i debiti previdenziali, in quanto il titolo del decreto attiene ai debiti tributari.

 

Compensazione dei crediti tributari: come funziona

 

indebita compensazione contributi previdenzialiL’art. 17, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dispone che i contribuenti effettuino singoli versamenti di imposte, di contributi agli enti previdenziali, di altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni fiscali e non.

Il termine per effettuare la compensazione coincide con la data di presentazione della dichiarazione successiva.

In particolare, la compensazione dell’IVA, riveniente dalla dichiarazione annuale o dalle liquidazioni periodiche infrannuali, qualora siano di importo superiore a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

 

Tipologie di crediti utilizzabili in compensazione

Inoltre, la compensazione riguarda i crediti rivenienti da (si indicano, di seguito, i più significativi):

  1. le imposte sui redditi, le relative addizionali e le ritenute alla fonte;
  2. l’IVA;
  3. le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;
  4. l’IRAP;
  5. l’addizionale regionale all'IRPEF;
  6. i contributi previdenziali, comprese le quote associative;
  7. i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  8. i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  9. gli interessi previsti in caso di pagamento rateale;
  10. ecc.

 

A tal proposito, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con sentenza del 3 ottobre 2018, n. 43627, ha sottolineato che i crediti di Iva, che possono essere utilizzati per la compensazione, sono solo quelli che risultano dalle dichiarazioni; di conseguenza, nella fattispecie alla sua attenzione, ha rilevato che i crediti portati in compensazione sono stati ritenuti inesistenti, in quanto non riguardavano crediti IVA desumibili da dichiarazioni presentate dal contribuente (dato non contestato in tutti i gradi di giudizio, dal ricorrente).

 

L’indebita compensazione dei crediti tributari

 

Dopo aver esaminato parzialmente il predetto art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997, si riporta l’art. 10-quater, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rubricato: “Indebita compensazione” (in vigore dal 22 ottobre 2015, dopo le modifiche apportate dall’art. 9, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158), che richiama il suddetto art. 17:

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

 

L’anzidetto art. 9, del D.Lgs. n. 158/2015, voluto dal legislatore fiscale, ha inteso non modificare, per il reato di cui al suddetto art. 10-quater, la soglia di punibilità di € 50.000, per ciascun periodo d'imposta, che prima era stabilita attraverso il richiamo all'art. 10-bis, dello stesso D.Lgs. n.74/2000; richiamo non più attuabile a seguito dell'innalzamento della soglia di punibilità prevista per quest'ultima disposizione.

 

Chiarimenti di prassi

 

L’Agenzia delle Entrate, con Circ. del 4 agosto 2006, n. 28/E, commentando l’originaria disposizione del ridetto art. 10-quater (Indebita compensazione), ebbe a evidenziare che detta norma introduceva una nuova fatt