L'Associazione Sportiva Dilettantistica deve rispettare le formalità per avere le agevolazioni fiscali

L’Associazione Sportiva Dilettantistica (anche sotto forma di società di capitali) può fruire di notevoli vantaggi fiscali ma deve rispettare gli adempimenti obbligatori, altrimenti possono essere guai.

ASD: ci sono dei paletti da osservare per potersi avvantaggiare fiscalmente.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica (anche sotto forma di società di capitali) può fruire di notevoli vantaggi fiscali ma deve rispettare gli adempimenti obbligatori, altrimenti possono essere guai.

Ecco ad esempio un caso esaminato dalla Corte di cassazione, nella recente ordinanza, n. 10980/2020, che dimostra come una ASD non in regola possa essere considerata in evasione fiscale.

Nel caso di specie una Associazione, nata nel 2004, non ha predisposto né lo statuto né l’atto costitutivo, provvedendo a tali incombenze soltanto nel successivo anno 2005 e non ha neppure comunicato l’opzione per il regime speciale di cui all’art. 1 L. 389/1991 all’ufficio IVA, ma solo alla Siae.

 

 

Requisiti

La Corte di Cassazione sostiene che l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 148 del D.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non solo dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al CONI (Cass., 5 agosto 2016, n. 16449), essendo invece rilevante che le associazioni interessate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell’atto costitutivo o nello statuto (Cass., 12 dicembre 2018, n. 31229; Cass., 30 aprile 2018, n. 10393; Cass., 4 marzo 2015, n. 4315; Cass., 11 marzo 2015, n. 4872).

Tra l’altro, l’attività di gestione di un bar-ristoro da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come “non commerciale”, ai fini dell’IVA (art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972) e di quella sui redditi (art. 111 del D.P.R. n. 917 del 1986, oggi trasfuso nell’art. 148 dello stesso decreto) solo se la suddetta attività sia strumentale rispetto ai fini istituzionali dell’ente e sia svolta esclusivamente in favore degli associati (Cass., 13 giugno 2018, n. 15474).

 

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Nè rilevano le modifiche apportate dalla legge 128/2004 al comma 18 dell’art. 90 della Legge 289/2002, in quanto non recano modifiche sostanziali, prevedendo, comunque, l’obbligatorietà dello statuto, contenente determinate clausole.

Peraltro, l’associazione non ha effettuato la comunicazione dell’opzione di cui all’art. 1 della legge 398/1991 al “competente ufficio dell’Imposta sul Valore Aggiunto”.

Per la Corte di cassazione, dunque, ha ragione l’Agenzia delle entrate che ha emesso l’avviso di accertamento per l’anno 2004 nei confronti della Associazione Calcio Città ….., non avendo questa i requisiti per fruire del regime agevolato di tassazione di cui alla Legge 398/1991, per avere omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. Tale avviso veniva notificato anche all’autore materiale della violazione ed ex amministratore della associazione sportiva dilettantistica.

Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate ha dedotto “Violazione degli artt. 1 Legge 16/12/1991 e 90 Legge 289/2002, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, in quanto l’associazione sportiva per poter usufruire delle agevolazioni fiscale avrebbe dovuto predisporre atto costitutivo e statuto, contenenti denominazione, oggetto sociale, indicazione dell’assenza di fini di lucro, enunciazione del principio di democraticità interna.

La mancanza di atto costitutivo e statuto (redatti solo dal 25/4/2005) impedisce di fruire delle agevolazioni fiscali, con conseguente tassazione in misura ordinaria.

L’Associazione Sprtiva Dilettantistica non ha presentato le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. Dagli incassi del bar sito all’interno dello stadio comunale e dai prospetti riepilogativi dei titoli di ingresso emergono elementi positivi di reddito non dichiarati, in relazione all’anno 2004.

L’associazione non ha neppure comunicato l’opzione di cui all’art. 1 delle legge 389/1991 all’ufficio Iva, ma solo alla Siae.

28 luglio 2020

Vincenzo D’Andò

 

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Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico