Cambia la territorialità IVA per i servizi elettronici: il MOSS

Anche gli operatori extra UE potranno accedere al regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop) purché siano registrati ai fini Iva in uno Stato membro.

 mossAl via il Moss anche agli operatori fuori dall’Europa

Commercio elettronico: anche gli operatori extra-UE potranno accedere al regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop) purché siano registrati ai fini IVA in uno Stato membro.

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 2020, il D.Lgs. n. 45/2020 di attuazione della  direttiva  (UE)  2017/2455  del  Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia Iva per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Il citato Decreto Legislativo 1 giugno 2020, n. 45 è in vigore dal 10 giugno 2020.

Il D.Lgs. n. 45/2020 recepisce l’art. 1 della direttiva 2017/2455 al fine di contrarre gli oneri connessi alla fornitura Intra-Ue dei servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica.

In particolare, viene modificato l’art. 74-quinquies del Dpr 633/1972 includendo, tra coloro che possono avvalersi del MOSS, anche i soggetti extra Ue non stabiliti in uno Stato membro ma ivi registrati ai fini Iva.

 

Operazioni occasionali (evitano il MOSS)

Le disposizioni non riguardano coloro che effettuano soltanto occasionalmente, o comunque non in modo sistematico, servizi “TTE” nei confronti di soggetti privati.

Devono essere presenti le seguenti condizioni:

  • il prestatore non deve essere stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;
     
  • l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, effettuate nell’anno solare precedente, non deve superare 10.000 euro;
     
  • il prestatore non deve scegliere per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro.

Tutto ciò consente di agevolare i soggetti che effettuano soltanto occasionalmente, o comunque non in modo sistematico, servizi “TTE” nei confronti di privati, evitando, così, l’identificazione ai fini IVA nello Stato membro del committente (o la necessità di avvalersi del MOSS) a fronte, ad es., dell’effettuazione di un solo servizio elettronico reso a un privato committente nella Ue.

 

Misure recepite in Italia

Come si ricorderà, il decreto è stato approvato dal Governo che ha recepito le nuove disposizioni volte a ridurre gli oneri connessi alla fornitura all’interno dell’Unione europea dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del “mini sportello unico” (MOSS, acronimo di “Mini One Stop Shop”).

In particolare, la direttiva ha introdotto una soglia a livello europeo entro la quale i servizi delle categorie già elencate, resi per via elettronica, forniti in Stati membri diversi da quello di stabilimento del prestatore, sono imponibili ai fini IVA nello Stato di stabilimento, derogando quindi ai criteri di territorialità previsti in via generale laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.

Allo stesso tempo si è introdotto l’obbligo, nel caso in cui si sia optato per l’utilizzo del regime MOSS, dell’adozione delle norme in materia di fatturazione dello Stato membro di identificazione del prestatore.

Quest’ultimo, quindi, sebbene fornisca servizi in più di uno Stato dell’Unione europea, dovrà rispettare le regole di fatturazione di un unico Stato membro, quello di identificazione.

 

Il testo del Decreto legislativo

L’art. 1 contiene disposizioni in materia Iva. In particolare, nel D.P.R. n. 633/1972, avvengono le seguenti modifiche:

  1. nell’articolo 7-sexies, comma 1,  le  lettere  f)  e  g)  vengono soppresse;
  2. dopo l’articolo 7-septies è stato inserito inserito il seguente:

«Art.  7-octies  (Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti  passivi). 

1 –  In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera  b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

a) le prestazioni di servizi  rese  tramite  mezzi  elettronici, quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;

b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre  che  siano  utilizzate nel territorio dell’Unione europea.

2 – Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito  in  un altro Stato membro dell’Unione europea, la  disposizione  di  cui  al comma 1 non si applica, per i servizi resi  a  committenti  stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le  seguenti condizioni:

a) il prestatore non é stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;

b) l’ammontare complessivo, al  netto  dell’imposta  sul  valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti  di  committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati  membri  dell’Unione  europea diversi  da  quello  di  stabilimento  del   prestatore,   effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000  euro  e  fino  a quando, nell’anno in corso, tale limite non e’ superato;

c) il prestatore non ha optato per  l’applicazione  dell’imposta nel territorio dello Stato

3 – Qualora il prestatore sia un  soggetto  passivo  stabilito  nel territorio dello Stato, la disposizione di cui  al  comma  1  non  si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, ove concorrano unitariamente le  seguenti condizioni:

a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;

b) l’ammontare complessivo, al  netto  dell’imposta  sul  valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti  di  committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati  membri  dell’Unione  europea diversi dall’Italia, effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;

c) il prestatore non ha optato per  l’applicazione  dell’imposta nell’altro Stato membro.

4- L’opzione di cui al comma 3 è comunicata all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima é stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.».

 

Disposizioni in  materia di regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici

Il successivo art. 2 dispone che:

1 – Al DPR n. 633/1972, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 74-quinquies,   comma   1,   le   parole   «ne’ identificati» sono soppresse;
b) all’articolo 74-quinquies, il  comma  2  é sostituito  dal seguente:

«2. I  soggetti  che  si  avvalgono  del  regime  previsto  dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.

Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non  operanti  in regime di impresa, arti e professioni, si applicano  le  disposizioni previste dall’articolo 22».

c) all’articolo 74-quinquies, al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini  dell’imposta sul valore aggiunto all’interno dell’Unione europea».

 

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Per altri approfondimenti: Mini One Stop Shop (MOSS): IVA e territorialità nel commercio elettronico

ed anche: Contribuenti minimi e regime del MOSS

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Giovedì 11 giugno 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di Commercialista Telematico