Anche gli operatori extra UE potranno accedere al regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop) purché siano registrati ai fini Iva in uno Stato membro.
Al via il Moss anche agli operatori fuori dall’Europa
Commercio elettronico: anche gli operatori extra-UE potranno accedere al regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop) purché siano registrati ai fini IVA in uno Stato membro.
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 2020, il D.Lgs. n. 45/2020 di attuazione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia Iva per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
Il citato Decreto Legislativo 1 giugno 2020, n. 45 è in vigore dal 10 giugno 2020.
Il D.Lgs. n. 45/2020 recepisce l’art. 1 della direttiva 2017/2455 al fine di contrarre gli oneri connessi alla fornitura Intra-Ue dei servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica.
In particolare, viene modificato l’art. 74-quinquies del Dpr 633/1972 includendo, tra coloro che possono avvalersi del MOSS, anche i soggetti extra Ue non stabiliti in uno Stato membro ma ivi registrati ai fini Iva.
Operazioni occasionali (evitano il MOSS)
Le disposizioni non riguardano coloro che effettuano soltanto occasionalmente, o comunque non in modo sistematico, servizi “TTE” nei confronti di soggetti privati.
Devono essere presenti le seguenti condizioni:
- il prestatore non deve essere stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;
- l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, effettuate nell’anno solare precedente, non deve superare 10.000 euro;
- il prestatore non deve scegliere per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro.
Tutto ciò consente di agevolare i soggetti che effettuano soltanto occasionalmente, o comunque non in modo sistematico, servizi “TTE” nei confronti di privati, evitando, così, l’identificazione ai fini IVA nello Stato membro del committente (o la necessità di avvalersi del MOSS) a fronte, ad es., dell’effettuazione di un solo servizio elettronico reso a un privato committente nella Ue.
Misure recepite in Italia
Come si ricorderà, il decreto è stato approvato dal Governo che ha recepito le nuove disposizioni volte a ridurre gli oneri connessi alla fornitura all’interno dell’Unione europea dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del “mini sportello unico” (MOSS, acronimo di “Mini One Stop Shop”).
In particolare, la direttiva ha introdotto una soglia a livello europeo entro la quale i servizi delle categorie già elencate, resi per via elettronica, forniti in Stati membri diversi da quello di stabilimento del prestatore, sono imponibili ai fini IVA nello Stato di stabilimento, derogando quindi ai criteri di territorialità previsti in via generale laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.
Allo stesso tempo si è introdotto l’obbligo, nel caso in cui si sia optato per l’utilizzo del regime MOSS, dell’adozione delle norme in materia di fatturazione dello Stato membro di identificazione del prestatore.
Quest’ultimo, quindi, sebbene fornisca servizi in più di uno Stato dell’Unione europea, dovrà rispettare le regole di fatturazione di un unico Stato membro, quello di identificazione.
Il testo del Decreto legislativo
L’art. 1 contiene disposizioni in materia Iva. In particolare, nel D.P.R. n. 633/1972, avvengono le seguenti modifiche:
- nell’articolo 7-sexies, comma 1, le lettere f) e g) vengono soppresse;
- dopo l’articolo 7-septies è stato inserito inserito il seguente:
«Art. 7-octies (Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi).
1 – In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:
a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;
b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea.
2 – Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:
a) il prestatore non é stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;
b) l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non e’ superato;
c) il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato
3 – Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:
a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;
b) l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;
c) il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro.
4- L’opzione di cui al comma 3 è comunicata all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima é stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.».
Disposizioni in materia di regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici
Il successivo art. 2 dispone che:
1 – Al DPR n. 633/1972, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 74-quinquies, comma 1, le parole «ne’ identificati» sono soppresse;
b) all’articolo 74-quinquies, il comma 2 é sostituito dal seguente:
«2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.
Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 22».
c) all’articolo 74-quinquies, al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto all’interno dell’Unione europea».
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Per altri approfondimenti: Mini One Stop Shop (MOSS): IVA e territorialità nel commercio elettronico
ed anche: Contribuenti minimi e regime del MOSS
A cura di Vincenzo D’Andò
Giovedì 11 giugno 2020
Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di Commercialista Telematico