Contribuenti minimi e regime del MOSS

Anche i contribuenti minimi possono aderire al regime del MOSS se effettuano commercio elettronico verso la Comunità Europea: ecco le criticità a cui fare estrema attenzione per le connessioni con l’IVA.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 75/E del 28 agosto 2015 ha chiarito la questione dell’applicazione della disciplina del MOSS (Mini One Stop Shop) al regime di vantaggio ex art. 27, cc. 1 e 2, del DL n. 98/2011: i soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio, (c.d. contribuenti minimi) possono optare per tale regime MOSS al fine di assolvere l’Iva relativa alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, resi nei confronti di soggetti privati (“consumatori”) stabiliti in altri Paesi UE.

A seguito del recepimento della direttiva 2008/8/CE, riguardante i criteri di territorialità Iva, dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, i servizi resi nei confronti di privati consumatori residenti in altri paesi UE, a partire dal primo gennaio 2015 sono soggetti ad Iva nel Paese in cui è stabilito il committente, ovvero ove egli ha stabilito la propria residenza o il domicilio.

Quindi, il luogo delle prestazioni di tali servizi si considera quello in cui queste ultime sono stabilite, hanno il proprio indirizzo permanente o la propria residenza abituale. L’IVA, quindi, deve essere applicata con l’aliquota vigente nel paese di destinazione della prestazione.

 

Come funziona il regime del Moss?

In pratica, parallelamente a quanto è previsto per i servizi di e-commerce resi a soggetti titolari di partita Iva in ambito UE, che vedono come regola generale di territorialità ai fini Iva, il Paese ove è stabilito il committente comunitario, anche per i servizi forniti nei confronti di soggetti privati, si rende applicabile lo stesso principio.

Pertanto, qualora un operatore nazionale presti un servizio di e-commerce diretto nei confronti di un committente non soggetto passivo d’imposta comunitario, egli è tenuto ad assolvere l’Iva relativa all’operazione resa nello Stato membro del cliente.

È possibile adempiere a tale onere identificandosi nel Paese Ue oppure, in alternativa, avvalendosi del regime Moss (MINI ONE STOP SHOP), come previsto dall’art.74-sexies del D.P.R. n.633/72. Per tale motivo può essere conveniente aderire al regime del MOSS, il quale consente ai prestatori di servizi di adempiere agli obblighi di assolvimento dell’Iva in ciascuno Stato membro di consumo, mediante l’identificazione in un solo Stato membro dell’UE.

Esempio: un soggetto italiano titolare di partita Iva che effettua un servizio elettronico nei confronti di un privato cittadino francese, sarebbe tenuto ad identificarsi in Francia, per versare la relativa Iva, territorialmente rilevante nel Paese ove è stabilito il committente (Francia). Mediante l’adesione al regime del MOSS il soggetto prestatore italiano può evitare di doversi identificare in Francia, versando la relativa Iva allo Stato italiano, che poi provvederà a versare allo Stato UE creditore, attraverso un meccanismo di compensazioni reciproche.

In sintesi, l’adesione al MOSS consente ai soggetti passivi stabiliti in Italia di adempiere i relativi obblighi IVA senza doversi identificare nei vari paesi UE di residenza dei committenti privati.

 

Soggetti minimi

Quindi, secondo quanto previsto dalla risoluzione n. 75 del 28 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche per i “contribuenti minimi”, di cui all’articolo 27 del D.L. n. 98/2011, devono essere applicate, per analogia, le regole territoriali Iva previste per il nuovo regime agevolato “regime forfettario”, di cui all’articolo 1, commi 56 e seguenti della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

Infatti, secondo l’articolo 58 della suddetta Legge, le prestazioni di servizi di cui agli articoli 7-ter e seguenti del DPR n. 633/72, sia rese che ricevute da coloro che applicano il regime Iva forfettario, rimangono soggette alle ordinarie regole di territorialità, ferma restando l’indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi. . In questo modo l’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato non più valide e applicabili tutte le circolari precedentemente pubblicate su questo argomento.

 

In conclusione

In conclusione, nelle ipotesi di servizi elettronici resi nei confronti sia di soggetti passivi d’imposta (B2B, business to business) sia di privati consumatori (B2C, business to consumer), tali operazioni devono essere assoggettate a IVA nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza. Anche laddove tali operazioni siano rese nell’ambito del regime agevolato, l’IVA relativa all’operazione è assolta:

  • nei rapporti B2B, dal committente nel proprio paese, essendo l’operazione fuori campo IVA in Italia;

  • nei rapporti B2C, il prestatore è tenuto a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi oppure può avvalersi del MOSS.

16 ottobre 2015

Giovanna Greco