Misure per contenere la crisi da Covid-19: il rinvio dei termini per il versamento delle ritenute

Misure volte a contrastare gli effetti della crisi derivante dall’epidemia del Covid-19: rinvio dei termini per il versamento delle ritenute e utilizzo di specifici codici tributo.
Qualche riflessione sulla questione.

Rinvio del versamento delle ritenute: premessa

E’ in corso il periodo di sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali conseguenti alla crisi epidemiologica COVID-19 e per quanto riguarda quelli in materia previdenziale l’INPS ha dato indicazione (Cfr. il comunicato n. 1754 del 24 aprile 2020) di predisporre i flussi Uniemens riportanti specifici codici di sospensione.

Per quanto riguarda, invece, le ritenute fiscali, al momento non risulta prevista una particolare procedura di monitoraggio, nel senso che gli F24 con scadenza prorogata dovranno essere compilati in modo consueto, anche se il loro materiale pagamento avverrà ben oltre la scadenza ordinaria.

Si ricorda peraltro che il rinvio dei versamenti fiscali non è generalizzato per tutti i contribuenti, ma è circoscritto a taluni di essi che si trovano in particolari situazioni.

E’ dunque utile porsi la questione se, in sede di controllo della riscossione, l’Amministrazione finanziaria non abbia tutti gli elementi per distinguere dal punto di vista soggettivo gli interessati dalla sospensione e quindi non sia in grado di evitare la diffusa notifica di comunicazioni di irregolarità alle quali occorrerà dare riscontro da parte dei contribuenti.

 

Versamento ritenute: le proroghe al 16 settembre 2020

In proposito va ricordato che, stante quanto previsto dall’art.126 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, G.U. 19 maggio 2020, n. 128, S.O. n. 21, cd. decreto rilancio), sono stati prorogati al 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) i termini entro i quali occorre effettuare i versamenti per i quali era stata prevista una prima sospensione in base alle disposizioni del decreto Cura Italia (artt. 61 e 62, D.L. n. 18/2020) e del decreto liquidità (artt. 18 e 19, D.L. n. 23/2020).

Si tratta, in particolare dei versamenti del sostituto di imposta dei mesi di febbraio e marzo (per effetto DL 18/2020) e del mese di aprile e maggio (per effetto del DL 23/2020) la cui proroga risultava inizialmente al 30 giugno 2020.

Per inciso, come noto, la cennata sospensione non riguarda indiscriminatamente tutti gli operatori, ma interessa i soggetti:

  • operanti nei settori di attività maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica (Cfr. l’art. 61, comma 2, lettera a), D.L. n. 18/2020);
     
  • titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 2 milioni di euro (Cfr. l’art. 62, comma 2, D.L. n. 18/2020);
     
  • che lavorano nelle province maggiormente colpite dal Covid 19 (Cfr. l’art. 62, comma 3, D.L. n. 18/2020);
     
  • soggetti che hanno subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, con riferimento alla sospensione dei versamenti relativi ai mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 (Cfr. l’ert.18 del DL 23/2029).

 

Rinvio termini versamento ritenute: utilizzo di specifici codici tributo

Ora, in relazione al richiamato rinvio dei termini di versamento, ci si pone la questione se i tributi rientranti nella proroga debbano o no essere versati utilizzando appositi codici tributo, analogamente a quanto è stato previsto per i versamenti previdenziali.

Infatti, l’INPS, con il comunicato n. 1754 del 24 aprile 2020, ha previsto appositi codici di sospensione all’interno del flusso Uniemens, di modo che, una volta che i datori di lavoro utilizzano in F24 i codici contributo ordinari, sia possibile in automatico l’abbinamento con il flusso Uniemens dei contributi oggetto di sospensione.

Non si è in grado di valutare se l’Amministrazione finanziaria abbia valutato di adottare analogo processo di abbinamento anche per quanto riguarda la sospensione delle somme di natura fiscale.

In passato è stata prevista la proroga dei versamenti fiscali per talune particolari tipologie di contribuenti, ad esempio quella fissata con riferimento ai saldi di imposta del 2018 per i contribuenti che svolgono attività interessate nuovi indici sintetici di affidabilità (Cfr. il D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), ma in tali fattispecie il soggetto beneficiario della proroga era facilmente individuabile sulla base degli elementi ritraibili dalla stessa dichiarazione dei redditi.

Invece, nel caso attuale della proroga COVID, la platea dei contribuenti interessati è al quanto articolata e i requisiti soggettivi di accesso alla proroga stessa non sono recuperabili in modo immediato dal modello dichiarativo 770.

E’ dunque auspicabile che l’Amministrazione finanziaria faccia chiarezza in ordine alle modalità operative che intende adottare per far sì che il prossimo anno gli Studi e le Aziende non si trovino a dover elaborare una serie di autotutele per resistere alle tardività rilevate in automatico nelle comunicazioni di irregolarità emesse a seguito dell’attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali, al fine di far valere gli effetti della proroga COVID in sede di controllo della riscossione.

 

A cura di Giovanni Mocci

Lunedì 8 giugno 2020