Allo scopo di compensare i danni economici e finanziari subiti da operatori economici di varie categorie, è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto anche agli agenti di commercio. Esaminiamo i requisiti per ottenerlo e l’ammontare dello stesso.
Tuttavia per gli agenti, in seguito all’emergenza sanitaria, la determinazione del fatturato non è cosa semplice. Cerchiamo in questo contributo di chiarire i vari dubbi a riguardo.
Gli agenti di commercio
Gli agenti di commercio costituiscono una numerosa categoria di intermediari nella movimentazione delle merci, e non solo, che viene così definita dall’art. 1742 codice civile:
“Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
Nella categoria degli agenti di commercio sono inclusi anche i rappresentanti di commercio (Art. 1752 c.c.), cioè quegli agenti incaricati stabilmente di concludere (Gli agenti, invece, promuovono) contratti in nome dell’impresa rappresentata, in una determinata zona.
La forma giuridica con la quale è esercitata l’attività di agenzia non presenta alcuna preclusione, potendo essere esercitata in forma individuale, certamente la più numerosa, e in forma societaria.
La figura dell’agente è un’evoluzione nel tempo della figura del commesso viaggiatore che, per la nota teoria dei corsi e dei ricorsi di Gian Battista Vico, probabilmente sta nuovamente affiorando, nel senso che le grandi aziende stanno propendendo per l’assunzione di un collaboratore dipendente, piuttosto che per il lavoro autonomo di un agente di commercio (conservando quest’ultimo, ai fini fiscali, la posizione di imprenditore), molto probabilmente per motivi economici.
Ebbene, l’attività degli agenti di commercio, tuttora è regolamentata giuridicamente, in primis, dal codice civile (Artt. 1742 – 1751 c.c.), se non si considerano gli agenti di assicurazione, per i quali l’art. 1752 c.c. dispone che si applicano le regole previste per i primi.
Orbene, a migliorare le condizioni contrattuali previste dal codice civile e, soprattutto per riempire i vuoti della normativa civilistica, sono subentrati, da decenni, gli AEC (Accordi economici collettivi) aventi validità erga omnes che, attualmente, sono nei settori:
- commercio, l’AEC del 29 marzo 2017;
- industriale, l’AEC del 30 luglio 2014;
- artigianato, l’AEC del 10 dicembre 2014;
- piccola e media industria (Confapi), l’AEC del 17 settembre 2014;
- agrario, l’AEC del 23 gennaio 2014.
Gli Agenti di commercio e il contributo a fondo perduto
L’art. 25, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, dispone che: ”è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA”, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Per quanto ci riguarda, l’art. 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dispone che, per esercizio di imprese, si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi che rientrano nell’art. 2195 c.c..
L’attività degli agenti di commercio rientra nell’art. 2195 c.c. e, precisamente, al numero 2: trattasi di imprenditori che esercitano un’attività intermediaria nella circolazione dei beni.
Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2020, n. 15/E:
“L’agevolazione nasce quindi con la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo”.
L’anzidetta affermazione, che rispecchia la reale situazione del Paese e l’obiettivo che l’attuale Governo persegue, deve essere tenuta presente per quanto si andrà a precisare di seguito.
Requisiti per ottenere il beneficio
Le condizioni per usufruire del contributo a