I Bonus del Decreto Rilancio – D.L. 34/2020

Principali bonus del Decreto Rilancio: conferimenti di capitale, credito imposta affitti, adeguamento e sanificazione ambienti di lavoro, bonus pubblicità, acquisto della carta dei giornali, bonus edicole, servizi digitali

Fisco: principali bonus Decreto Rilancio

Bonus Decreto Rilancio: le misure da ricordare in attesa che, finalmente, si concretizzino, in quanto occorre aspettare i vari provvedimenti attuativi.

Il D.L. 34/2020, c.d. decreto “Rilancio”, pubblicato nella G.U. del 19 maggiio 2020, per il sostegno delle imprese si affida a parecchie misure legate al cd. credito d’imposta.

Questi i principali:

Credito d’imposta per i conferimenti di capitale, una importante agevolazione in caso di finanziamento della società

L’art. 26 del D.L. 34/2020, nell’ambito degli incentivi al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., S.r.l.s., società cooperative) con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro e che abbiano subito una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo del 2019, introduce due crediti d’imposta spettanti in caso di aumento di capitale a pagamento effettuato successivamente al 19.05.2020 ed entro il 31.12.2020:

credito d’imposta del 20% a favore dell’investitore, a patto che detenga la partecipazione fino al 31.12.2023, sull’importo versato in aumento del capitale sociale, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento;

credito d’imposta del 50% a favore delle società conferitarie calcolato sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato.

Il beneficiario decade dalle agevolazioni, con obbligo di restituzione del credito fruito oltre interessi legali, nel caso di distribuzione di riserve di qualsiasi tipo rispettivamente prima del 31.12.2023 e del 01.01.2024.


Credito d’imposta per canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda

L’art. 28 del D.L. 34/2020 introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di determinate attività, non cumulabile col credito d’imposta per botteghe e negozi dell’art. 65 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), convertito in Legge 27/2020

Il credito d’imposta è riservato ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e alle strutture alberghiere e agrituristiche senza limite di ricavi o compensi.

Per “immobili ad uso non abitativo” si intendono quelli destinati alle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, di svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.

[Se vuoi approfondire meglio questo argomento: Decreto Rilancio: credito d’imposta locazione immobili]

Il credito d’imposta è previsto in misura differenziata a seconda del contratto in dipendenza del quale l’immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario:

– in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili spetta un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale);

– in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, spetta un credito d’imposta pari al 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale).

Per i soggetti locatari esercenti attività economica la spettanza del credito è subordinata alla riduzione di fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta é utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, dopo l’avvenuto pagamento dei canoni, e può anche essere ceduto a terzi, ad esempio al proprietario dei locali affittati e questa si sta rivelando una ottima opportunità di incontro tra le due diverse esigenze contrapposte: quella del locatore di incassare ciò che gli spetta e quella del locatario di risparmiare il 60% del canone di affitto.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.


Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, uno dei più importanti bonus decreto rilancio

L’art. 120 del D.L. 34/2020, nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, introduce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000 a beneficiario, spettante agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicate nell’allegato 1 al Decreto Legge (alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, teatri, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, ecc…), nonché a favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

– interventi edilizi;

– acquisto di arredi di sicurezza;

–  strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa;

– apparecchiature per il controllo della temperatura.


Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

L’art. 125 del D.L. 34/2020, abrogando l’articolo 64 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e l’art. 30 del D.L. 23/2020 (c.d. “Decreto liquidità”), introduce un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione.

[Per approfondire meglio questo argomento: Credito d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro e acquisti dispositivi di protezione individuale]

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.

Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie di acquisti:

– sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro;

– dispositivi di protezione individuale;

– prodotti detergenti e disinfettanti;

– dispositivi di sicurezza;

– dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.


Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

L’art. 186 del D.L. 34/2020, nell’ambito delle misure per l’editoria, potenzia il credito d’imposta per investimenti pubblicitari per l’anno 2020.

Il credito spetta nella misura del 50% dei seguenti investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, entro un tetto complessivo di 60 milioni di euro:

-su giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un tetto complessivo di 40 milioni di euro;

-su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, entro un tetto complessivo di 20 milioni di euro.


Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali

Sempre nell’ambito delle misure a favore dell’editoria, l’art. 188 del D.L. 34/2020 riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, un credito d’imposta pari all’8% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta per la stampa delle testate edite, entro il tetto massimo di 24 milioni di euro per il 2020.


Bonus decreto rilancio una tantum edicole

L’art. 188 del D.L. 34/2020 assegna, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per dallo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Il contributo non concorre a formare il reddito. Entro 30 giorni verranno stabiliti i termini di presentazione delle relative istanze.


Credito d’imposta per i servizi digitali

L’art. 190 del D.L. 34/2020 riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici con almeno un dipendente a tempo indeterminato, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, un credito d’imposta pari al 30% delle seguenti spese per servizi digitali sostenute nell’anno 2019, entro il tetto massimo di 8 milioni di euro per il 2020:

– acquisizione di servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva testate edite in formato digitale;

– acquisizione di servizi di information technology di gestione della connettività.

 

8 Giugno 2020

Vincenzo d’Andò

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico