Il Decreto Rilancio ha introdotto un credito d’imposta sulle locazioni di immobili ad uso non abitativo, utilizzati per attività commerciali.
A quanto ammonta il beneficio? A chi spetta? E a quali condizioni se ne può usufruire?
Dal DL Rilancio il credito di imposta sulle locazioni di immobili
L’art. 28 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) prevede uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo pari al 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione/leasing/concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento della attività (industriale/commerciale/artigianale/agricola/di interesse turistico/professionale) per i mesi di marzo, aprile e maggio.
Per il locatario esercente attività economica il credito spetta per ciascun mese solo se il fatturato del corrispondente mese è diminuito di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Credito d’imposta locazione immobili: beneficiari
Possono fruire del nuovo credito d’imposta per i canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile, maggio
- i titolari di attività d’impresa in forma individuale o societaria;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali, Ets e enti religiosi.
Limite reddito
Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 5 milioni.
Per le strutture alberghiere/agrituristiche non opera il predetto limite dei ricavi/compensi 2019.
Differenze rispetto al credito locazione ex D.L. 18/2020
Si evidenzia che rispetto al credito istituito dal D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) sono stati aggiunti:
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali, enti del Terzo settore (ETS) e enti religiosi civilmente riconosciuti indipendentemente dall’attività svolta mentre precedentemente in via interpretativa il Mef aveva riconosciuto il credito solo alle associazioni dotate di Partita Iva (che svolgono quindi attività commerciale);
- il credito viene riconosciuto a tutte le imprese comprese quelle la cui attività non è stata sospesa indicate Allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.03.2020.
Ambito oggettivo
Il credito d’imposta riguarda i seguenti contratti di:
- locazione immobiliare;
- leasing immobiliare (anche nel caso di sospensione del pagamento delle rate);
- locazione d’azienda;
- nonché “contratti di servizio a prestazioni complesse”.
Si evidenzia che rispetto al precedente credito istituito dal D.L. 18/2020 sono compresi:
- i leasing immobiliari;
- la locazione d’azienda (precedentemente e