La determinazione degli utili spettanti agli usufruttuari di quote sociali può risultare di non facile applicazione.
Nel silenzio del codice civile, sopperiscono le clausole statutarie. In questo articolo se ne esaminano le problematiche
Utili spettanti all’usufruttuario: introduzione
Nel caso di usufrutto di azioni l’articolo 2352 del codice civile non tratta dei conseguenti diritti economici, disciplinando soltanto i diritti amministrativi. E’ una lacuna che può anche rivestire una forte rilevanza, almeno in determinati casi. Qualora nella costituzione del diritto, o nello stesso statuto societario, non siano previste particolari modalità applicative, nel caso di distribuzione di utili e /o di riserve all’usufruttuario si possono venire a creare situazioni molto particolari.
Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezia
Nell’autunno 2017 il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie è intervenuto su questo particolare aspetto, in occasione della periodica annuale emanazione delle massime sugli orientamenti in materia di volontaria giurisdizione.
Questo il testo della massima H.I.27 – (Usufrutto sulle azioni – Diritto agli utili e alla distribuzione di riserve – 1° pubbl. 9/17 – motivato 9/17) (per le SRL, analoga, I.I.32).
“L’art. 2352 c.c. disciplina soltanto l’attribuzione dei diritti amministrativi nel caso di usufrutto sulle azioni disinteressandosi di quelli economici.
Stante tale carenza si deve ritenere che all’usufruttuario di azioni spettino i diritti economici previsti dalla disciplina generale, cioè il diritto a percepire i frutti civili cui all’art. 984 c.c.
Nel caso delle azioni societarie, hanno natura di frutti civili gli utili di esercizio di cui sia deliberata la distribuzione.
Gli utili destinati a riserva non spettano dunque all’usufruttuario, in quanto la decisione di non distribuirli equivale ad una loro “capitalizzazione”, con definitiva apprensione al patrimonio della società delle somme accantonate.
L’eventuale delibera di distribuzione di riserve, siano esse da utili o di capitale, equivale ad una attribuzione di somme che rappresentano un capitale e non al pagamento di un frutto civile, per cui il diritto alla loro riscossione spetta al socio nudo proprietario, il quale, ai sensi dell’art. 1000 c.c., dovrà esercitarlo in concorso con l’usufruttuario e sulle somme riscosse si trasferirà l’usufrutto.
Tale regola trova applicazione anche nell’ipotesi di distribuzione di riserve in natura”.
In buona sostanza, la massima stabilisce che, ove fossero distribuite riserve costituite ante o anche post costituzione del diritto di usufrutto, all’usufruttuario non spetterebbe nulla, se non l’usufrutto sulle somme distribuite.
Esemplificando:
Si distribuiscono riserve per 100. Queste vanno al nudo proprietario, spettando a