Sospensione contributi previdenziali marzo e aprile 2020

L’INPS con due differenti Messaggi ha chiarito in ritardo quali erano le modalità per applicare la sospensione del versamento contributivo e assistenziale per i mesi di marzo e aprile 2020.

Sospensione contributi previdenzialiSospensione contributi previdenziali: premessa

L’INPS con il Messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020 ritorna sulla questione della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell’articolo 18 del D.L. n. 23/2020, fornendo le prime indicazioni operative.

Sullo stesso argomento ritorna il successivo Messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020.

Vediamo meglio quali chiarimenti sono stati forniti.

 

Normativa

L’articolo 18 del Decreto Legge n. 23/2020, cd. “Decreto Liquidità”, prevede che i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i quali:

  • abbiano compensi non superiori a 50 milioni di euro;
     
  • e che al contempo abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 (rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente) e nel mese di aprile 2020 (rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta);

potranno posticipare il versamento degli adempimenti, anche quelli di natura previdenziale o assistenziale in capo a INPS e INAIL.

La sospensione dei contributi, per chi deciderà di avvalersene, sarà comunicata da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate.

 

La diminuzione di fatturato e corrispettivi

In particolare, il Messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020 va a specificare cosa succede per quanto riguarda la verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, specificando che la verifica della diminuzione opera disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020; a conti fatti questo significa che il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta dovrà essere verificato distintamente per il mese di marzo per il mese di aprile, e che di conseguenza la sospensione dei versamenti contributivi potrà essere fatta valere anche solo per uno dei mesi in esame.

 

Il caso delle nuove attività

Diversamente rispetto a quanto detto, non dovrà essere fatta una verifica dei corrispettivi per gli esercenti attività di impresa, arte o professione, i quali abbiano intrapreso l’attività in una data successiva al 31 marzo 2019: infatti, per tali soggetti si avrà la sospensione dei versamenti senza la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

 

Sospensione contributi previdenziali: estensione agli enti

La sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020 è prevista anche per gli enti non commerciali, compresi di enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti i quali svolgono attività istituzionale di interesse generale e non in regime di impresa.

 

Modalità di sospensione

Dopo aver elencato quali sono i soggetti che rientrano all’interno della possibilità di sospensione, l’INPS va a specificare quali sono le modalità per avvalersi di questa possibilità.

Per quanto riguarda le aziende con dipendenti, all’interno del flusso Uniemens dovrà essere inserito il codice di sospensione apposito, che varrà come dichiarazione di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del Decreto Legge n. 23/2020. In particolare le aziende dovranno inserire nei flussi Uniemens (per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020) nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione:

  • N970”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2”;
  • N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4”;
  • N972”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5”.

A seguito di ciò, l’Istituto provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7G” che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.

 

Sospensione per i committenti

Per quanto riguarda i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata, per accedere alla sospensione dovranno dichiarare di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti mediante l’inserimento nel flusso Uniemens, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore> dei codici di sospensione:

  • 28”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 1 e 2”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”;
     
  • 29”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 3 e 4”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”;
     
  • 30”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, comma 5”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.

 

Sospensione per i liberi professionisti

L’INPS nel Messaggio citato segnala che con riferimento alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali di cui all’art. 18 D.L. n. 23/2020, per i liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

 

Sospensione per artigiani e commercianti

Per quanto riguarda invece la Gestione artigiani e commercianti, il Messaggio n. 1754/2020 comunica che sarà pubblicata una specifica Circolare la quale indicherà come comportarsi in tale circostanza.

 

I chiarimenti del Messaggio n. 1789/2020 sulla sospensione dei contributi previdenziali

Sulla questione dei contributi sospesi, la vicenda non si conclude semplicemente con il Messaggio appena citato, in quanto sono intervenuti ulteriori chiarimenti sulla sospensione dei versamenti contributivi da parte del Messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020.

Con tale Messaggio si chiariscono alcune questioni riguardanti la mensilità di marzo 2020 con scadenza 30 aprile 2020. In particolare, alcune aziende hanno effettuato delle richieste di chiarimento nei confronti dell’INPS in relazione ai periodi di pagamento con scadenza tra l’8 e il 31 marzo, per i quali le aziende abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020, senza aver potuto indicare il codice importo riguardante la sospensione prevista.

In tal caso l’INPS segnala che si potrà provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale con inserimento del codice sospensione e del relativo importo, contestualmente modificando i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.

La stessa modalità potrà essere utilizzata anche per le denunce relative al mese di febbraio 2020 prive dei codici di sospensione previsti per le aziende interessate dalla sospensione dei versamenti contributivi di cui al D.L. n. 18/2020 articolo 61, commi 2 e 5.

Così, anche le aziende committenti che versano alla Gestione Separata, le quali abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver indicato il codice calamità, potranno provvedere alla modifica del flusso utilizzando i seguenti codici:

  • Codice “25” per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020;
     
  • Codice “26” per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche);
     
  • Codice “27” per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.

Le aziende che hanno già inviato il flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020 senza il codice importo riguardante la sospensione, potranno provvedere alla trasmissione della sola sezione con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente potranno modificare i dati dichiarativi entro il 20 maggio 2020.

Per quanto riguarda le aziende committenti che si trovano nella medesima situazione, potranno provvedere alla modifica del flusso Uniemens seguendo le indicazioni previste per le aziende che hanno inviato l’Uniemens di febbraio senza il codice calamità.

Decorsa la data del 20 maggio 2020, al fine di consentire la corretta gestione degli importi sospesi relativi alle denunce Uniemens dei lavoratori dipendenti sia del mese di febbraio sia del mese di marzo 2020, dovranno essere inviati flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del “tipo regolarizzazione”.

 

A cura di Antonella Madia

Venerdì 15 maggio 2020