Rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non quotate: generalità
Con l’art. 137 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, sono stati nuovamente riaperti i termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non quotate, posseduti alla data del 1° luglio 2020, tenendo presente che rientrano nell’ambito della rivalutazione quelle possedute da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa (in fig. 1 la sintesi della rivalutazione delle quote di partecipazione delle società).
In pratica, è stata riformulato un nuovo termine per l’espletamento degli adempimenti connessi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e, quindi, consentendo ai contribuenti interessati che detengono:
- partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
- quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli, quali, a titolo di mera esemplificazione:
- quote di società a responsabilità limitata;
o:
- quote di società di persone;
- diritti o titoli tramite i quali si possono acquisire le predette partecipazioni, come a titolo di esempio:
- diritti di opzione;
- warrant;
- obbligazioni convertibili in azioni;
di individuare il valore di riferimento al 1° luglio 2020, tenendo, in ogni caso, in considerazione che Agenzia delle entrate, nella circolare 31 gennaio 2002, n. 12, ha puntualizzato che si deve trattare di diritti o titoli non quotati, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.
In altri termini, sussiste la possibilità di rideterminare i valori di acquisto alla data del 1° luglio 2020:
- dei titoli;
- delle quote;
o:
- dei diritti;
che non risultano negoziati nei mercati regolamentati, procedendo, come verrà posto in rilievo:
- a redigere la perizia di stima;
e:
- ad eseguire il versamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.
In sintesi:
Il costo di acquisto “rideterminato”, secondo le modalità espressamente previste dal disposto normativo, è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir.
In particolare, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e/o delle minusvalenze per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° luglio 2020, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore degli stessi a tale data.
Quest’ultimo valore deve necessariamente essere determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione, risultante da apposita perizia giurata di stima.
Per poter assumere il valore delle partecipazioni alla data del 1° luglio 2020, il contribuente deve procedere al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’11% del valore rivalutato se si tratta sia di partecipazioni qualificate, sia di partecipazioni non qualificate.
Fig.1 - Tabella dei diversi costi delle precedenti rivalutazioni delle quote di partecipazione delle società
data di riferimento possesso partecipazioni |
norma |
data perizia |
costo rivalutazione quote |
data versamento imposta |
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1° gennaio 2002 |
Artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001, n. 448 |
30 settembre 2002 |
4% se partecipazioni se partecipazioni qualificate2% se partecipazioni non qualificate |
30 settembre 2002 |
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1° gennaio 2002 |
Art. 4, comma 3, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla L. 265/2002 |
16 dicembre 2002 |
4% se partecipazioni qualificate2% non qualificate |
16 maggio 2003 |
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1° gennaio 2003 |
Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla L. 27/2003 |
16 marzo 2004 |
4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate |
16 marzo 2004 |
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1° luglio 2003 |
Art. 6 bis del D.L. 355/2003 |
16 marzo 2004 |
4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate |
30 settembre 2004 |
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1° luglio 2003 |
Art. 1, comma 376, della L. 311/2004 |
30 giugno 2005 |
4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate |
30 giugno 2005 |
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1° gennaio 2005 |
Art. 11 quaterdecies del D.L. 203/2005 |
30 giugno 2006 |
4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate |
30 giugno 2006 |
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1° gennaio 2008 |
Art. 1, comma 91, L. 24 dicembre 2007, n. 244 |
30 giugno 2008 |
4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate |
30 giugno 2008 |
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1° gennaio 2010 |
Art. 2, comma 229, L. 23 dicembre 2009, n. 191 |
2 novembre 2010 |
4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate |
2 novembre 2010 |
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1° luglio 2011 |
Art. 7, comma 2, lett da dd) a gg), D.L. 12 maggio 2011, n. 70 |
30 giugno 2012 |
4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate |
30 giugno 2012 |
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1° gennaio 2013 |
Art. 1, comma 473, della L. 228/2012 |
30 giugno 2013 |
4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate |
30 giugno 2013 |
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1° gennaio 2014 |
Art. 1, commi 156-157, della L. 147/2013 |
30 giugno 2014 |
4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate |
30 giugno 2014 |
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1° gennaio 2015 |
Art. 1, commi 626-627, della L. 190/2014 |
30 giugno 2015 |
8% se partecipazioni qualificate, 4% se partecipazioni non qualificate |
30 giugno 2015 |
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1° gennaio 2016 |
Art. 2, commi 887-888, della L. 208/2015 |
30 giugno 2016 |
8%, partecipazioni qualificate e non qualificate |
30 giugno 2016 |
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1° gennaio 2017 |
Art. 1, commi 565-566, Legge n. 232/2016 |
30 giugno 2017 |
8% sia qualificate che non qualificate |
30 giugno 2017 |
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1° gennaio 2018 |
Art. 1, commi 997-998, Legge n. 205/2017 |
30 giugno 2018 |
8% sia qualificate che non qualificate |
30 giugno 2018 |
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1° gennaio 2019 |
Art. 1, commi 1053-1054, Legge n. 145/2018 |
30 giugno 2019 |
11% qualificate, 10% non qualificate |
30 giugno 2019 |
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1° gennaio 2020 |
Art. 1, commi 693-694, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. ‘Legge di Bilancio 2020’) |
30 giugno 2020 |
11% sia qualificate che non qualificate |
30 giugno 2020 |
Rideterminazione del valore delle partecipazioni: ambito soggettivo
La possibilità di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni è consentita a tutti i contribuenti che alla data del 1° luglio 2020, come detto, risultavano possessori di titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi:
- di una partecipazione qualificata, così come definita dall’art. 67, comma 1, lettera c), del Tuir;
o:
- di una partecipazione non qualificata ai sensi della successiva lettera c-bis) dell’art. 67, comma 1, del Tuir.
In altri termini, l’agevolazione interessa, in concreto, quei contribuenti che possono porre in essere operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria e conseguentemente:
- le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali e, quindi, non dell’ambito di un’attività d’impresa;
- le società se