Nuova rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non quotate

di Annamaria Bettagno Giancarlo Modolo

Pubblicato il 27 maggio 2020

Nel 2020 può essere conveniente rivalutare le partecipazioni detenute in società non quotate? Vediamo quali sono le opzioni doppo l'emergenza Coronavirus e valutiamo alcuni casi particolari: la partecipazione ricevuta per successione o donazione, il consolidamento dell'usufrutto, la rivalutazione parziale

nuova rideterminazione valore partecipazioniRideterminazione del valore delle partecipazioni in società non quotate: generalità

Con l’art. 137 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, sono stati nuovamente riaperti i termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non quotate, posseduti alla data del 1° luglio 2020, tenendo presente che rientrano nell’ambito della rivalutazione quelle possedute da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa (in fig. 1 la sintesi della rivalutazione delle quote di partecipazione delle società).

In pratica, è stata riformulato un nuovo termine per l’espletamento degli adempimenti connessi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e, quindi, consentendo ai contribuenti interessati che detengono:

  • partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
  • quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli, quali, a titolo di mera esemplificazione:
  • quote di società a responsabilità limitata;

o:

  • quote di società di persone;
  • diritti o titoli tramite i quali si possono acquisire le predette partecipazioni, come a titolo di esempio:
  • diritti di opzione;
  • warrant;
  • obbligazioni convertibili in azioni;

di individuare il valore di riferimento al 1° luglio 2020, tenendo, in ogni caso, in considerazione che Agenzia delle entrate, nella circolare 31 gennaio 2002, n. 12, ha puntualizzato che si deve trattare di diritti o titoli non quotati, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.

In altri termini, sussiste la possibilità di rideterminare i valori di acquisto alla data del 1° luglio 2020:

  • dei titoli;
  • delle quote;

     o:

  • dei diritti;

che non risultano negoziati nei mercati regolamentati, procedendo, come verrà posto in rilievo:

  • a redigere la perizia di stima;

     e:

  • ad eseguire il versamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

In sintesi:

rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non quotate

Il costo di acquisto “rideterminato”, secondo le modalità espressamente previste dal disposto normativo, è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir.

In particolare, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e/o delle minusvalenze per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° luglio 2020, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore degli stessi a tale data.

Quest’ultimo valore deve necessariamente essere determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione, risultante da apposita perizia giurata di stima.

Per poter assumere il valore delle partecipazioni alla data del 1° luglio 2020, il contribuente deve procedere al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’11% del valore rivalutato se si tratta sia di partecipazioni qualificate, sia di partecipazioni non qualificate.

Fig.1 - Tabella dei diversi costi delle precedenti rivalutazioni delle quote di partecipazione delle società

data di riferimento possesso partecipazioni

norma

data perizia

costo rivalutazione quote

data versamento imposta

1° gennaio 2002

Artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001, n. 448

30 settembre 2002

4% se partecipazioni se partecipazioni qualificate2% se partecipazioni non qualificate

30 settembre 2002

1° gennaio 2002

Art. 4, comma 3, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla L. 265/2002

16 dicembre 2002

4% se partecipazioni qualificate2% non qualificate

16 maggio 2003

1° gennaio 2003

Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla L. 27/2003

16 marzo 2004

4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate

16 marzo 2004

1° luglio 2003

Art. 6 bis del D.L. 355/2003

16 marzo 2004

4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate

30 settembre 2004

1° luglio 2003

Art. 1, comma 376, della L. 311/2004

30 giugno 2005

4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate

30 giugno 2005

1° gennaio 2005

Art. 11 quaterdecies del D.L. 203/2005

30 giugno 2006

4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate

30 giugno 2006

1° gennaio 2008

Art. 1, comma 91, L. 24 dicembre 2007, n. 244

30 giugno 2008

4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate

30 giugno 2008

1° gennaio 2010

Art. 2, comma 229, L. 23 dicembre 2009, n. 191

2 novembre 2010

4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate

2 novembre 2010

1° luglio 2011

Art. 7, comma 2, lett da dd) a gg), D.L. 12 maggio 2011, n. 70

30 giugno 2012

4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate

30 giugno 2012

1° gennaio 2013

Art. 1, comma 473, della L. 228/2012

30 giugno 2013

4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate

30 giugno 2013

1° gennaio 2014

Art. 1, commi 156-157, della L. 147/2013

30 giugno 2014

4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate

30 giugno 2014

1° gennaio 2015

Art. 1, commi 626-627, della L. 190/2014

30 giugno 2015

8% se partecipazioni qualificate, 4% se partecipazioni non qualificate

30 giugno 2015

1° gennaio 2016

Art. 2, commi 887-888, della L. 208/2015

30 giugno 2016

8%, partecipazioni qualificate e non qualificate

30 giugno 2016

1° gennaio 2017

Art. 1, commi 565-566, Legge n. 232/2016

30 giugno 2017

8% sia qualificate che non qualificate

30 giugno 2017

1° gennaio 2018

Art. 1, commi 997-998, Legge n. 205/2017

30 giugno 2018

8% sia qualificate che non qualificate

30 giugno 2018

1° gennaio 2019

Art. 1, commi 1053-1054, Legge n. 145/2018

30 giugno 2019

11% qualificate, 10% non qualificate

30 giugno 2019

1° gennaio 2020

Art. 1, commi 693-694, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. ‘Legge di Bilancio 2020’)

30 giugno 2020

11% sia qualificate che non qualificate

30 giugno 2020

 

Rideterminazione del valore delle partecipazioni: ambito soggettivo

La possibilità di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni è consentita a tutti i contribuenti che alla data del 1° luglio 2020, come detto, risultavano possessori di titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi:

  • di una partecipazione qualificata, così come definita dall’art. 67, comma 1, lettera c), del Tuir;

     o:

  • di una partecipazione non qualificata ai sensi della successiva lettera c-bis) dell’art. 67, comma 1, del Tuir.

In altri termini, l’agevolazione interessa, in concreto, quei contribuenti che possono porre in essere operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria e conseguentemente:

  • le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali e, quindi, non dell’ambito di un’attività d’impresa;
     
  • le società se