Termini d’impugnazione (principale o incidentale) e sospensione automatica della durata di nove mesi
Per le sole controversie che siano potenzialmente definibili, l’articolo 6 del D.L. 119/2018 prevede una sospensione automatica della durata di nove mesi con riferimento a tutti i termini d’impugnazione [1], ai termini di riassunzione dei giudizi [2]e ai termini di proposizione dei controricorsi in sede di legittimità [3]che scadono tra la data del 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.
I termini per impugnare le pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per presentare controricorso che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, sono sospesi per 9 mesi.
I nove mesi di sospensione si aggiungono, dunque, ai termini ordinari.
La sospensione opera solo per le controversie che possono essere oggetto di chiusura e non influisce sui termini delle liti che non sono definibili per le quali i termini di impugnazione restano quelli ordinari.
La norma ha previsto che tutti i termini di impugnazione, anche incidentale, e di riassunzione nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 sono sospesi per nove mesi.
Si tratta di una sospensione automatica, per la quale quindi non è necessaria alcuna istanza da parte dell’interessato.
Trattandosi di un periodo di sospensione, nel termine di nove mesi deve ritenersi assorbito il periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742: di conseguenza, ad esempio, il termine con scadenza 24 dicembre 2018 è posticipato al 24 settembre 2019.
Rapporti tra sospensione termini dal 9/3/2020 al 15/4/2020 e sospensione di nove mesi
La sospensione dal 9/3/2020 al 15/4/2020, prevista dal comma 2 dell’articolo art. 83 del D.L. n. 18/2020, non incide sui termini ai quali si applica la sospensione di nove mesi recata dall'a